Dettagli del corso
All’articolo 2 del D.Lgs 81/08 il preposto è indicato come “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.”
Il preposto ha, quindi, il compito di garantire la massima sicurezza nei luoghi di lavoro; infatti, sovrintende e controlla le attività lavorative e può anche decidere di interrompere temporaneamente tali attività qualora riscontri pericolo per la sicurezza dei lavoratori.
Il datore di lavoro deve individuare il preposto (o i preposti) e deve garantire una adeguata formazione specifica adeguati corsi di aggiornamento.
Quante ore di formazione e aggiornamento deve fare il preposto
Il corso di Formazione particolare aggiuntiva per il preposto ha una durata minima di 8 ore ed è valido per tutte le tipologie di rischio.
L’attestato che viene rilasciato alla fine del corso ha una validità di 2 anni, al termine dei quali il preposto dovrà necessariamente frequentare un corso di aggiornamento di 6 ore.
La formazione del preposto è da considerarsi aggiuntiva a quella del lavoratore (generale + specifica).
CORSO | COMPLETO | AGGIORNAMENTO |
FORMAZIONE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO | 8 ore | 6 ore |
CORSO |
COMPLETO |
AGGIORNAMENTO |
FORMAZIONE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO |
8 ore |
6 ore |
Quanti preposti devono esserci in azienda? Chi deve fare il preposto?
Non c’è un numero minimo di preposti previsto per legge: la loro individuazione dipende da come è strutturata l’azienda e il suo flusso operativo. Esempi di preposto possono essere il capo-ufficio, il capo-reparto, il capo-cantiere, il capo-turno. Ma anche lo store manager di un negozio, la persona più esperta in ogni squadra di pulizie, quella che filtra e dà direzione alla maggior parte dei flussi informativi di una specifica unità operativa. In generale e semplificando: quella persona verso cui il lavoratore volge lo sguardo nel caso in cui:
– abbia un problema da risolvere;
– debba essere istruito all’esecuzione di un compito;
– non conosca una procedura o non abbia una determinata informazione;
– abbia bisogno di istruzioni operative (cosa fare e come);
– stia eseguendo un’attività seguendo modalità non conformi alla normativa o alle disposizioni aziendali.
Clicca qui per un approfondimento sul preposto e per capire meglio come individuarlo.
Sanzioni e curiosità
Qualora il datore di lavoro non identifichi il preposto (nei casi in cui ne sia prevista la presenza) può incorrere in una sanzione che prevede l’arresto da 2 a 4 mesi o con un’ammenda da 1.500,00 a 6.000€.
La programmazione dei nostri corsi di formazione per preposti
L’art. 37 comma 12 del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di organizzare “la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti in collaborazione con gli organismi paritetici in cui si svolge l’attività del datore di lavoro”. Per rispondere a quest’obbligo vi chiediamo di compilare il modulo di richiesta di collaborazione nell’attuazione dei percorsi formativi dei lavoratori. Ricordiamo che la mancata compilazione e seguente invio della presente modulistica invalida la formazione svolta.