Con l’entrata in vigore il 1° ottobre 2024 del Decreto 18 settembre 2024, n. 132, il mondo dei cantieri temporanei e mobili si appresta a vivere una piccola rivoluzione. Questo decreto introduce infatti l’obbligo per imprese e lavoratori autonomi di ottenere una patente a crediti, per poter operare in sicurezza e con regolarità nel contesto dei cantieri temporanei e mobili. Tale patente dovrebbe rappresentare un ulteriore strumento di controllo e valorizzazione delle competenze, con l’obiettivo di incrementare la sicurezza sul lavoro e garantire che tutti gli operatori rispettino le normative vigenti in materia.
In questo articolo, esploreremo i dettagli di questo importante provvedimento suddividendolo in tre capitoli principali: i soggetti obbligati a ottenere la patente, le modalità di presentazione della domanda, e il funzionamento della patente a crediti. Inoltre, segnaliamo che Armonia ha organizzato un incontro con l’Ing. Catanoso e l’Ispettorato del Lavoro il 27 settembre a Noventa di Piave, per fornire approfondimenti tecnici e rispondere a eventuali domande sul decreto. L’incontro sarà accessibile anche in videoconferenza.
Qui i dettagli dell’incontro e la possibilità di iscriversi.
Chi è obbligato ad ottenere la patente a crediti
Il Decreto 18 settembre 2024, n. 132 specifica chiaramente chi è tenuto a ottenere la patente a crediti. Secondo l’articolo 1, comma 2 del decreto, l’obbligo si applica alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, con esclusione di coloro che svolgono esclusivamente attività di fornitura o prestazioni di natura intellettuale. Le categorie interessate comprendono operatori impegnati in attività quali:
- lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento;
- la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici;
- le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
- lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea o in Paesi non UE sono anch’essi soggetti all’obbligo di patente, ma con alcune specificità procedurali legate al riconoscimento di documenti equivalenti rilasciati dalle autorità competenti del Paese di origine.
Modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente
Le modalità di presentazione della domanda per ottenere la patente sono chiaramente delineate nell’articolo 1 del decreto. La richiesta deve essere effettuata digitalmente attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). Durante la procedura di presentazione, i soggetti richiedenti devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
- Adempimento agli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, per tutte le figure coinvolte: datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro.
- Possesso di un documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità.
- Redazione del documento di valutazione dei rischi, ove richiesto.
- Certificazione di regolarità fiscale.
- Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), nei casi previsti.
I requisiti relativi all’iscrizione alla Camera di Commercio, alla regolarità contributiva e fiscale possono essere autocertificati, mentre gli altri devono essere comprovati mediante dichiarazioni sostitutive di atto notorio.
Il legale rappresentante dell’impresa o il lavoratore autonomo può presentare la domanda in prima persona o delegare un soggetto munito di apposita delega. L’accesso al portale avviene tramite procedure telematiche che garantiscono l’identità del richiedente.
Una volta completata la procedura, la patente è rilasciata in formato digitale, con tutte le informazioni richieste dall’articolo 2 del decreto, tra cui i dati anagrafici del titolare, il numero di patente e il punteggio iniziale attribuito.
Il funzionamento della patente a crediti
Uno degli aspetti più innovativi introdotti dal Decreto 132/2024 è il sistema a crediti associato alla patente. Questo sistema è progettato per monitorare il comportamento delle imprese e dei lavoratori autonomi nel tempo, attribuendo e decurtando crediti in base al rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.
La patente viene rilasciata con un punteggio iniziale, e il titolare può perdere punti in seguito a violazioni accertate delle normative di sicurezza, come previsto dall’articolo 27, comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008. Viene riportato qui sotto la specifica delle violazioni che comportano la decurtazione dei crediti.
Il titolare della patente ha la possibilità di recuperare fino a 15 crediti, come stabilito dall’articolo 7 del decreto, attraverso:
- La partecipazione a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza.
- L’adozione di misure correttive o investimenti in sicurezza sul lavoro.
Il recupero dei crediti è valutato da una Commissione territoriale composta da rappresentanti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dell’INAIL, in collaborazione con le ASL e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale.
In caso di sospensione della patente per inadempienze gravi o incidenti sul lavoro, l’Ispettorato può adottare misure cautelari, tra cui la sospensione temporanea fino a 12 mesi, in base alla gravità delle violazioni e alla recidività.
FATTISPECIE DI VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA DECURTAZIONE DEI CREDITI DALLA PATENTE DI CUI ALL’ARTICOLO 27
| FATTISPECIE | DECURTAZIONE |
1 | Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi: | 5 |
2 | Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione: | 3 |
3 | Omessi formazione e addestramento: | 2 |
4 | Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile: | 3 |
5 | Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza: | 3 |
6 | Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto: | 2 |
7 | Mancanza di protezioni verso il vuoto: | 3 |
8 | Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno: | 2 |
9 | Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: | 2 |
10 | Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: | 2 |
11 | Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale): | 2 |
12 | Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo: | 2 |
13 | Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto: | 1 |
14 | Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28: | 3 |
15 | Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche: | 3 |
16 | Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020 n. 101: | 3 |
17 | Omessa valutazione del rischio di annegamento: | 2 |
18 | Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie: | 2 |
19 | Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi: | 3 |
20 | Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011 n. 177: | 1 |
21 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: | 1 |
22 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 | 2 |
23 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: | 3 |
24 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23: | 1 |
25 | Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni: | 5 |
26 | Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro: | 8 |
27 | Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro: | 15 |
28 | Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: | 20 |
29 | Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: | 10 |
Conclusioni
Il Decreto 18 settembre 2024, n. 132 segna una svolta importante nel settore dei cantieri temporanei o mobili, introducendo un sistema strutturato per il rilascio della patente alle imprese e ai lavoratori autonomi. La speranza degli addetti ai lavori è quella che, oltre ad essere un requisito di legge, possa rappresentare un’opportunità per migliorare la sicurezza sul lavoro e la competitività delle imprese.
Per approfondire questi temi e comprendere meglio il funzionamento del nuovo sistema, Armonia ha organizzato un incontro tecnico il 27 settembre a Noventa di Piave, con la partecipazione dell’Ing. Catanoso e dell’Ispettorato del Lavoro. Sarà un’occasione preziosa per ottenere chiarimenti e prepararsi al meglio all’entrata in vigore della nuova normativa.
Qui i dettagli dell’incontro e la possibilità di iscriversi.