In riferimento all’articolo 3, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente del Consiglio dell’8 marzo 2020 viene evidenziato che è evidente “per motivi di privacy e di segreto professionale che non può essere il MC a segnalare all’azienda “situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti” come indicato nel ‘ Protocollo condiviso’ dello scorso 14 marzo”. Infatti la raccomandazione del DPCM dell’8 marzo “è rivolta direttamente alla persona ‘fragile’ ed è quindi questa che deve farsi parte attiva”. E tra l’altro – continua il documento – bisogna considerare anche il fatto “che la ‘fragilità’ è in genere dovuta a situazioni cliniche non correlabili all’attività professionale e di cui non sempre il MC è a conoscenza, perché il lavoratore non le ha riferite in occasione della vista preventiva o perché emerse tra una visita periodica e la successiva, senza che il lavoratore ne abbia messo al corrente il MC”.
È dunque necessario condividere una linea di comportamento comune e da questa considerazione nasce la proposta di una prassi che coinvolge il MC e organizzazione aziendale.
Spetta, quindi, al Datore di Lavoro l’elaborazione di una comunicazione finalizzata ad informare i lavoratori della raccomandazione disposta dall’art. 3 del DPCM 8 marzo 2020. Nella comunicazione si invitano i lavoratori che ritengono di rientrare nelle tipologie di pazienti previste dalla norma di rivolgersi al Medico di Medicina Generale (MMG) che, a loro tutela, potrà giustificare il periodo di ‘isolamento’.
Di seguito uno schema riassuntivo che descrive le procedure da attivare in caso di presenza di un lavoratore fragile (Associazione nazionale medici d’azienda e competenti):
È possibile scaricare tramite il link un modello per fare l’informazione ai propri lavoratori sulle modalità di comunicazione dello stato di fragilità e per richiedere al titolare o al medico competente l’attivazione della sorveglianza sanitaria eccezionale.
A scopo puramente indicativo, si riportano nella seguente tabella le patologie croniche e le condizioni di:
– immunodepressione congenita o acquisita che possono configurare una condizione di maggiore sensibilità al contagio:
– malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio (incluse asma grave, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica e broncopatia cronico ostruttiva-BPCO):
– malattie dell’apparato cardio-circolatorio, comprese cardiopatia ipertensiva e cardiopatie congenite e acquisite
– Diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusa obesità con BMI > 30):
– insufficienza renale/surrenale cronica:
– malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie:
– tumori:
– malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV:
– malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali:
– patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (es. malattie neuromuscolari):
– epatopatie croniche:
– patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici:
– altre patologie (tumori maligni, in particolare leucemie e linfomi, Aplasie midollari, infezione da HIV (AIDS) o a terapie (Cortisonici, Chemioterapici, altri Immunosoppressori nelle malattie autoimmuni);
– patologie cardiache (ischemiche tipo infarto, angina e altre coronaropatie, ipertensione arteriosa grave e scompensata, insufficienza cardiaca, gravi aritmie, portatori di dispositivi medici tipo pacemaker e defibrillatore);
– patologie broncopolmonari croniche (Broncopneumopatie corniche ostruttive, Asma Bronchiale grave, Cuore Polmonare Cronico, Enfisema Polmonare, Bronchiettasie, Fibrosi Polmonari, Sarcoidosi, Embolia polmonare);
L’elenco è solo indicativo, non certo esaustivo, ed ogni caso va valutato a sé.
Altri importanti fattori sono:
– la comorbilità: cioè la presenza contemporanea di più patologie fra quelle citate;
– l’età (viene citato, quale esempio di carattere indicativo del dato anagrafico, l’ età > 55 anni)