Il Decreto Ministeriale 11 aprile 2011 prevede che il datore di lavoro che possiede un ponte sospeso e relativi argani provveda a:
• dare immediata comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura all’Inail, anche al fine della sua immatricolazione;
• richiedere la prima delle verifiche periodiche nel rispetto della periodicità suddetta (biennale)”.
Tali operazioni si possono effettuare “attraverso il servizio telematico CIVA (Certificazione, Verifica, Impianti ed Apparecchi) disponibile sul sito Inail”.
Di seguito alcune possibili casistiche e le indicazioni normative:
• un ponte sospeso e relativi argani non marcato CE, se già omologato dall’Ispesl, ovvero dall’Enpi “oppure collaudato dalle Direzioni Provinciali del Lavoro o da ingegnere o architetto abilitato (secondo quanto previsto dal d.m. 4 marzo 1982) non rientra nel regime di prima verifica periodica Inail, ma in quello delle verifiche successive, altrimenti, se ancora da sottoporre a collaudo, e supposto che non abbia subito modifiche sostanziali tali da richiedere una nuova marcatura CE, rimane soggetto al previgente regime di collaudo da effettuarsi dopo l’attribuzione della matricola da parte di Inail. Completato l’iter di collaudo, dette attrezzature saranno sottoposte al regime delle verifiche periodiche successive alla prima. Si ricorda inoltre che con il recepimento della direttiva macchine e dalla data di entrata in vigore del d.p.r. 459/966, con riferimento a quanto previsto all’art. 11 comma 3, i ponti sospesi e relativi argani già soggetti alla disciplina del d.m. 12 settembre 1959, dotati di dichiarazione CE conformità, dovevano essere denunciati all’Ispesl territorialmente competente”;
• “i ponti sospesi e relativi argani, con marcatura CE, regolarmente messi in servizio e già sottoposti, alla data di entrata in vigore del d.m. 11 aprile 2011 (23 maggio 2012), a verifiche periodiche da parte di Asl/Arpa pur in assenza del libretto delle verifiche rilasciato dall’Ispesl, come previsto dalle procedure di cui alla circolare Ministero dell’industria, del commercio ed artigianato n. 162054 del 1997, rimangono nel regime delle verifiche periodiche successive alla prima”;
• “un ponte sospeso e relativi argani marcato CE per il quale il datore di lavoro avesse già provveduto a comunicare la messa in servizio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e la Direzione Provinciale del Lavoro o tecnico abilitato avesse già provveduto alla data di entrata in vigore del d.m. 11 aprile 2011 (ovvero il 23 maggio 2012) ad effettuare la prima delle verifiche periodiche e a redigere il libretto secondo le procedure stabilite dalla circolare del M.L.P.S. n. 9 del 12 gennaio 2001, sarà sottoposto alle verifiche periodiche successive alla prima secondo le scadenze previste dal regime delle periodicità stabilite dall’Allegato VII del d.lgs. 81/08 e s.m.i.”;
• “un ponte sospeso e relativi argani marcato CE per il quale il datore di lavoro avesse già provveduto a comunicare la messa in servizio al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e la Direzione Provinciale del Lavoro o il tecnico abilitato non avesse provveduto alla data di entrata in vigore del d.m. 11 aprile 2011 ad effettuare la prima delle verifiche periodiche e a redigere il libretto, sarà sottoposto alla prima delle verifiche periodiche secondo le modalità previste dallo stesso decreto ministeriale”;
• “i ponti sospesi e relativi argani marcati CE, regolarmente messi in servizio e già sottoposti, alla data di entrata in vigore del d.m. 11 aprile 2011, a verifiche periodiche nel regime previgente devono seguire il regime delle verifiche periodiche successive alla prima”.
L’inail ha pubblicato un documento con le indicazioni per l’adeguamento delle attrezzature: clicca qui.