Entro il 15 ottobre, i datori di lavoro devono definire le “modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni”.
Fonte dei contenuti: DL 127 21/09/21; ipsoa.it; certifico.com; considerazioni e interpretazioni Armonia
Con la pubblicazione del DL 127 del 21/09/21, in considerazione dell’introduzione della certificazione verde COVID-19, è il caso di evidenziare alcune casistiche e come queste devono essere affrontate da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori. Tenendo presente che la situazione è in progress e che nelle prossime settimane ci saranno ulteriori disposizioni legislative che andranno ulteriormente ad implementare le regole circa l’obbligatorietà del green pass. Ecco le principali novità, con focus per il settore privato.
Chi rientra nell’obbligo:
Il decreto è rivolto a “tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni”. Anche il datore di lavoro rientra nell’obbligo, semplificando: per CHIUNQUE svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo il possesso del green pass, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta.
Sono esclusi i “soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della salute.”
Ai datori di lavoro spetta l’obbligo di “verificare il rispetto delle prescrizioni. Per i lavoratori (esterni) la verifica sul rispetto delle prescrizioni è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro”. La verifica, come di consueto, va fatta utilizzando l’app “Verifica C-19” e nel rispetto del D.P.C.M. 17/06/2021.
Il green pass si ottiene nei seguenti casi:
1) Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La validità è di 12 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale (seconda dose o dose unica).
2) Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, prima dose di vaccino. La validità parte contestualmente alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.
3) Avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2. La validità è di 6 mesi a far data dall’avvenuta guarigione.
4) Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare (quest’ultimo anche su campione salivare) con esito negativo al virus SARS-CoV-2. La validità è di 72 ore dall’esecuzione del test.
Nei primi tre casi, la validità del green pass cessa qualora, nel periodo di vigenza dello stesso, l’interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
Sanzioni applicabili
In caso di mancata esibizione del certificato o esibizione di certificato non valido il lavoratore non può accedere al luogo di lavoro o, se il controllo viene fatto dopo l’accesso, deve immediatamente abbandonare il luogo di lavoro e verrà segnato come assente ingiustificato.
Nelle aziende pubbliche, dopo 5 giorni di assenza ingiustificata, il lavoratore viene sospeso, senza stipendio, fino alla presentazione di certificato valido. Nelle aziende private, la sospensione è immediata. Per il lavoratore che accede al luogo di lavoro privo del certificato verde è prevista una sanzione da 600 a 1.500 euro. Per l’azienda che non adotta le misure per il controllo dei certificati verdi è prevista una sanzione tra 400 e 3.000 euro. È applicabile la riduzione della sanzione per pagamento in tempi ridotti. In caso di reiterazione, la sanzione viene raddoppiata.
Nelle aziende con meno di 15 addetti, dopo 5 giorni di mancata presentazione del certificato verde valido, se è stato assunto a tempo determinato un sostituto, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore fino alla fine del contratto del lavoratore assunto in sostituzione, nel limite, comunque, di 10 giorni e non oltre il 31 dicembre 2021.
All’interno della mia azienda sono presenti anche lavoratori di una impresa che svolge lavori in appalto. Come mi devo comportare?
Il controllo, circa il possesso della certificazione verde COVID-19, deve essere effettuato per tutti i soggetti che accedono nei locali aziendali. La verifica può essere fatta sia da un soggetto nominato dall’azienda committente che dal datore di lavoro dei lavoratori in appalto.
Come avverrà la verifica del green pass da parte del datore di lavoro?
La certificazione verde COVID-19, sia essa cartacea che digitale, ha un codice a barre bidimensionale (QR code) che identifica il codice univoco alfanumerico.
La verifica dovrà avvenire tramite l’applicazione VerificaC19. L’App potrà effettuare la verifica anche offline (si dovrà comunque accedere alla banca dati almeno una volta al giorno).
L’interessato, su richiesta del verificatore, dovrà esibire un documento di identità in corso di validità, ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.
L’attività di verifica non dovrà comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario, in quanto il controllo non costituisce trattamento del dato ai fini privacy (comma 5, dell’articolo 13, del DPCM 17 giugno 2021).
Per quanto riguarda la verifica dell’identità del possessore del green pass, è la circolare del ministero dell’interno del 10 agosto 2021 a fare chiarezza: non è obbligatorio richiedere l’esibizione del documento di identità per verificare la rispondenza dei dati personali della certificazione all’intestatario, ma rimette ai verificatori la possibilità di richiedere conferma dell’identità nei casi in cui vi sia discrepanza evidente tra la fisionomia del possessore del certificato ed i dati anagrafici contenuti nella certificazione. Il possessore del green pass non potrà legittimamente opporsi all’esibizione del documento tutte le volte in cui a richiederglielo sia un soggetto al quale spetta il controllo (datore di lavoro o suo delegato).
Da chi deve essere effettuata la verifica ai lavoratori circa la presenza del Green pass?
La verifica va effettuata dal datore di lavoro o da un suo delegato, formalmente nominato. La nomina deve essere completa delle necessarie istruzioni all’esercizio dell’attività di verifica. In caso di accesso, ai locali aziendali, da parte di altri lavoratori per attività in appalto, il controllo potrà avvenire da parte dell’azienda committente o direttamente dell’impresa appaltatrice.
Come ci si comporta nei corsi di formazione?
Il controllo spetta ad un soggetto individuato in base alle seguenti casistiche:
– formazione presso l’aula del formatore: controllo svolto da incaricato del responsabile dell’ente di formazione
– formazione svolta in azienda: controllo da incaricato del datore di lavoro
– formazione presso struttura esterna (per es. albergo): controllo da incaricato dal responsabile della struttura o dell’organizzatore del corso, in funzione degli accordi con la struttura
Come ci si comporta nel caso di lavoratori in smart working?
Nel caso in cui un lavoratore non acceda ai locali aziendali, non è obbligatorio verificare il possesso del green pass.
Quali sono i settori e le attività ove è previsto l’obbligo, da parte dei lavoratori, di essere vaccinati?
L’obbligo vaccinale è richiesto per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali.
Dal 10 ottobre, e fino al 31 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale sarà esteso a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture suindicate.
In breve altre novità:
1. ora è nel Decreto l’esclusione dell’obbligo di certificato verde per la fruizione dei servizi di ristorazione delle strutture ricettive, limitatamente agli ospiti delle strutture stesse;
2. escluso l’obbligo di certificato verde per coloro che accedono ai centri termali come prestazione rilevante nei livelli di assistenza;
3. per le sagre, con spazi privi di varchi di accesso, non è necessario il controllo del certificato verde ma la responsabilità di possederlo è in capo esclusivamente all’utente;
4. è fatto divieto di utilizzo esteso del certificato verde a meno che questo non sia disposto con legge dello Stato;
5. inserita la possibilità di ottenere il certificato verde anche con test salivare;
6. per l’accesso al pronto soccorso, salvo condizioni di urgenza, è necessario sottoporsi al test antigenico;
7. estesa a 12 mesi la validità del certificato verde.