Vi avevamo già anticipato in questo articolo di Ottobre che il 2022 sarebbe stato un anno ricco di novità dal punto di vista Sicurezza sul lavoro. In sintesi le novità più rilevanti:
– assume un ruolo sempre più importante il PREPOSTO: obbligo di individuazione e formazione
– viene inserito l’obbligo di effettuare ADDESTRAMENTO tracciato ai lavoratori esposti a rischi particolari
– aumento dell’organico del personale ispettivo con l’assunzione di 1.024 unità;
– sospensione immediata dell’attività imprenditoriale con il 10% dei lavoratori in nero;
– nuove sanzioni per mancata formazione o elaborazione della valutazione dei rischi.
- PREPOSTO (MODIFICA ART. 18 E 19 DEL D.LGS. 81/08)
Aumentano gli obblighi, le responsabilità e le sanzioni a carico del preposto che dovrà essere nominato formalmente nelle diverse attività lavorative e anche comunicato al datore di lavoro committente nei casi di contratto d’appalto, d’opera e di somministrazione. La formazione va aggiornata fin da subito (in presenza) e con cadenza biennale (in luogo della cadenza quinquennale precedente) e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. In sede di contrattazione collettiva potranno essere previsti specifici emolumenti per lo svolgimento del ruolo di preposto. Il datore di lavoro è sanzionato con l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.500 a 6mila euro per la mancata nomina formale del preposto.
- DATORE DI LAVORO (MODIFICA ART. 18 DEL D.LGS. 81/08)
Anche il datore di lavoro dovrà effettuare un corso di formazione i cui contenuti e modalità attuative saranno individuati entro il 30 giugno 2022 in un apposito Accordo Stato Regioni (anche se in assenza di questo l’obbligo formativo rimane espresso). L’omessa formazione è penalmente sanzionabile con l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 oltre a poter comportare la sospensione dell’attività imprenditoriale (qui la discrezionalità è rimessa al personale ispettivo chiamato a valutare la “gravità “della violazione).
- FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO (MODIFICA ART. 37 DEL D.LGS. 81/08)
Viene riportata una nuova definizione di addestramento e sono previste nuove modalità relative alla formazione di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro specifiche misure di valutazione dell’apprendimento e dell’efficacia dei diversi percorsi formativi che saranno esplicate in uno specifico Accordo Stato Regioni da emanarsi entro il 30 giugno 2022.
- SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA (ART. 14 DEL D.LGS. 81/08)
Nuovi provvedimenti di sospensione dell’attività lavorativa con modifica all’art. 14 (10% di lavoratori irregolari) e all’allegato I (inadempienze documentali e tecniche) del D. Lgs. 81/2008 che dovranno essere adottati direttamente senza necessità di reiterazione del reato e che comportano specifiche sanzioni aggiuntive. Il provvedimento di sospensione è comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nonché al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, perché quest’ultimo possa adottare il provvedimento interdittivo. Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. La sospensione non sospende gli obblighi contributivi e retributivi.
- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI STRUTTURALI E DI MANUTENZIONE PER LA SICUREZZA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (ART. 13 COMMA 3 DEL D.LGS. 81/08)
I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
In ogni caso gli interventi relativi all’installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle istituzioni scolastiche restano a carico dell’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora i dirigenti, sulla base della valutazione svolta con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l’utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l’evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza.
Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l’individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione dei rischi è redatto dal dirigente dell’istituzione scolastica congiuntamente all’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla fornitura e manutenzione degli edifici. Il Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.