Il 31 agosto 22 scadrà la possibilità di ricorrere al regime semplificato di attivazione del Lavoro Agile (in assenza quindi di accordi individuali).
Sulla base della normativa emergenziale sarà possibile usufruire limitatamente al prossimo 31 agosto, di due specifiche e distinte semplificazioni in tema di lavoro agile:
1 ) La prima consiste nella possibilità di usare tale forma di lavoro senza sottoscrivere gli accordi individuali, lasciando al datore di lavoro il potere di decidere unilateralmente come e quando farvi ricorso
2) La seconda semplificazione consiste nella facoltà di usare procedure snelle per la comunicazione al portale del ministero del Lavoro delle informazioni concernenti l’attivazione del lavoro agile.
Dopo il 1 settembre sarà necessario un accordo scritto con il lavoratore per poter attivare il lavoro agile.
L’articolo 41-bis del Dl 73 modifica l’articolo 23 della legge 81/2017, stabilendo che dal 1° settembre 2022, nonostante la fine della proroga emergenziale, il datore di lavoro può continuare a comunicare in via telematica al ministero del Lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile. La comunicazione dovrà essere completata applicando le modalità individuate con decreto ministeriale e, soprattutto, sarà necessario allegare l’accordo sottoscritto con il lavoratore.
Gli obblighi e gli strumenti per la gestione della sicurezza dello smart worker: informativa e formazione
L’art. 22 della legge 81/2017 stabilisce che:
1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore, che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.
In aggiunta vengono richiesti allo smart worker una serie di attenzioni e comportamenti di prevenzione:
- Cooperare con diligenza all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dal datore di lavoro (DL) per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione in ambienti indoor e outdoor diversi da quelli di lavoro abituali.
- Non adottare condotte che possano generare rischi per la propria salute e sicurezza o per quella di terzi.
- Individuare, secondo le esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e adottando principi di ragionevolezza, i luoghi di lavoro per l’esecuzione della prestazione lavorativa in smart working.
- In ogni caso, evitare luoghi, ambienti, situazioni e circostanze da cui possa derivare un pericolo per la propria salute e sicurezza o per quella dei terzi.
Per tutti gli RSPP/ASPP e datori di lavoro che dovranno gestire questi scenari, ecco un’opportunità formativa asincrona (valida anche come aggiornamento lavoratori o RLS) che approfondisce le indicazioni che il lavoratore è tenuto ad osservare per prevenire i rischi per la salute e sicurezza legati allo svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile.