Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale può essere solo il datore di lavoro?
Tutte le aziende che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/08 sono obbligate a designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (articolo 17 D.Lgs. 81/08). Il datore di lavoro può scegliere una di queste alternative:
- designazione del datore di lavoro che in base al livello di rischio abbia conseguito formazione di 16-32-48 ore. Solo nei seguenti casi il datore di lavoro può essere RSPP:
– aziende artigiane fino a 30 addetti;
– aziende industriali fino a 30 addetti
– aziende agricole e zootecniche fino a 30 addetti;
– aziende della pesca fino a 20 addetti;
– altre aziende fino a 200 addetti;
– attività non rientranti all’Art.1 del D.Lgs. 334/99 – Normativa SEVESO (aziende soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, centrali termoelettriche, impianti o laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie, per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri, munizioni, strutture di ricovero pubbliche e/o private) - designare e nominare un consulente esterno, professionista, con formazione e competenze compatibili con il codice Ateco aziendale
- designare e incaricare un lavoratore (che abbia conseguito formazione RSPP/ASPP modulo A-B-C, con formazione e competenze compatibili con il codice ateco aziendale)
L’RSPP non datore di lavoro non ha poteri decisionali e di spesa. Nel caso in cui un’azienda voglia delegare in toto la responsabilità e gestione della sicurezza in azienda, allora è possibile fare una delega di funzioni. In questo modo la persona designata viene delegata come datore di lavoro RSPP, con poteri decisionali e di spesa. È necessario formalizzare questo atto con un documento di delega ex articolo 16 D.Lgs. 81/08.
Per ulteriori approfondimenti e dettagli siamo disponibili ad un confronto al 3349671275 o a sicurezza@formazionearmonia.com.