Diisocianati: «a partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata».
Dal 24 agosto 2023 la possibilità di impiegare per l’uso industriale e professionale, sostanze e miscele a base di diisocianati (con concentrazione singola o combinata ≥ 0,1 % in peso), è consentita esclusivamente ai lavoratori (lavoratori autonomi compresi) che sono in possesso di una formazione adeguata che dovrà essere rinnovata con cadenza almeno quinquennale.
Con la pubblicazione del Regolamento UE 2020/1149, che modifica l’Allegato XVII del REACh, è stata aggiunta tra le restrizioni la nr. 74 sull’uso e l’immissione sul mercato dei “diisocianati” sia aromatici che alifatici (contenuti ad esempio in molti adesivi e sigillanti). Tali sostanze, in quanto tali o come componenti di miscele, non potranno più essere:
- utilizzate dopo il 24 agosto 2023, a meno che la loro concentrazione (singola o in combinazione) sia inferiore allo 0,1 % in peso, o il datore di lavoro possa garantire che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima del loro impiego;
- immesse sul mercato dopo il 24 febbraio 2022, a meno che la loro concentrazione (singola o in combinazione) sia inferiore allo 0,1 % in peso, o il fornitore possa garantire che il destinatario delle sostanze o delle miscele sia a conoscenza delle prescrizioni normative in merito alla formazione degli addetti sull’uso sicuro dei diisocianati. A tale scopo il fornitore dovrà riportare sull’imballaggio la seguente dicitura: «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata».
Il percorso formativo diisocianati
I contenuti della formazione sono riportati nell’allegato 17, punti 4 e seguenti del REGOLAMENTO (UE) 2020/1149 DELLA COMMISSIONE del 3 agosto 2020 recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i diisocianati.
La normativa prevede 3 livelli di formazione:
- FORMAZIONE GENERALE: per tutti
- FORMAZIONE A LIVELLO INTERMEDIO: per chi fa manipolazione di miscele all’aperto a temperatura ambiente (compresi tunnel per la produzione di schiuma); applicazione a spruzzo in cabina ventilata; applicazione con rullo, con pennello, per immersione o colata; trattamento meccanico successivo (ad esempio taglio) di articoli non completamente stagionati che non sono più caldi; pulitura e rifiuti; qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione.
- FORMAZIONE AVANZATA: per chi fa manipolazione di articoli non completamente reagiti (ad esempio, appena reagiti, ancora caldi); applicazioni per fonderie; manutenzione e riparazioni per le quali è necessario accedere alle attrezzature; manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C); applicazione a spruzzo all’aperto, con ventilazione limitata o esclusivamente naturale (anche in grandi capannoni industriali) e applicazione a spruzzo ad alta pressione (ad esempio schiume, elastomeri); qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione.
Non viene esplicitato il monte ore complessivo. L’aggiornamento sarà quinquennale.
Violazione degli obblighi derivanti dal regolamento in materia di restrizione
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante, l’importatore, il rappresentante esclusivo o utilizzatore a valle che fabbrica, immette sul mercato o utilizza una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato o di un articolo non conformemente alle condizioni di restrizioni previste dall’Allegato XVII del regolamento al di fuori dei casi di cui all’articolo 67 del regolamento, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 40.000 a 150.000 euro.
Capire la concentrazione di diisocianati: dove trovarle nelle schede di sicurezza
Questi agenti possono essere presenti in numerosi prodotti utilizzati nell’edilizia, nell’industria, nell’artigianato. Sono contenuti in vernici, sigillanti, adesivi, schiume, resine. Per esempio: la schiuma poliuretanica impiegata da lavoratori dell’edilizia, impiantisti elettrici e termoidraulici, serramentisti ed affini o le vernici e resine che sono a base di poliuretani.
Per capire quale sia la natura della sostanza che utilizzate è fondamentale andare ad analizzare la scheda di sicurezza. Al punto 3 della scheda di sicurezza ci sono le informazioni di cui abbiamo bisogno. Qui sotto è riportato un dettaglio della scheda di sicurezza del toluene dove, evidenziate, troviamo le informazioni necessarie.
Cosa sono i diisocianati
I diisocianati sono componenti chimici che possono creare problemi di salute a coloro che li utilizzano. Si tratta di sostanze presenti in molti prodotti, come le schiume poliuretaniche, i sigillanti, gli adesivi e i rivestimenti, nonché prodotti compositi e vernici.
Tutti i lavoratori che utilizzano prodotti contenenti diisocianati, sia in ambito professionale che industriale, entro il 24 agosto 2023 sono obbligati a frequentare un corso di formazione.
I prodotti che possono contenere diisocianati sono moltissimi, in particolare tutti i composti poliuretanici che possono essere presenti in resine bicomponenti, adesivi, sigillanti, rivestimenti, schiume, vernici e pitture: l’ambito applicativo di queste formulazioni può spaziare dalle carrozzerie (vernici e adesivi a base poliuretanica), a molte lavorazioni dell’edilizia (sigillanti, isolanti, adesivi, vernici, … a base poliuretanica), alla produzione di mobili (in particolare di imbottiti, attraverso le schiume poliuretaniche) o di componentistica per l’automotive.
Chi deve fare la formazione. L'aggiornamento sarà quinquennale.
Il corso è rivolto a tutti coloro che maneggiano prodotti che contengono diisocianati:
- utilizzatori autonomi e dipendenti, posatori (che maneggiano materiali poliuretanici/poliureici);
- personale incaricato alla supervisione di tale utilizzo (preposti o titolari d’azienda).
La formazione è da valutare anche per:
- produttori di sigillanti, schiume, adesivi, vernici, rivestimenti;
- rivenditori e distributori di prodotti contenenti diisocianati
La mancata formazione dei lavoratori (compresi gli autonomi) è sanzionata con un’ammenda da 40.000,00 a 150.000,00 Euro.