Dettagli del corso
Il D.Lgs n. 81/2008 ci dice che il lavoratore è chiunque “svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari” e, all’articolo 37 ci fa sapere che il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire a tutti i lavoratori i corsi di formazione e aggiornamento adeguati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’Accordo Stato-Regioni del 2016 e smi forniscono, tra le altre cose, indicazioni sul monte ore della formazione minima, sugli argomenti e sulla periodicità degli aggiornamenti sulla formazione dei lavoratori.
Quante ore di corsi di formazione deve fare il lavoratore
I corsi di formazione dei lavoratori sono composti da un modulo “generale” di 4 ore e da un modulo “specifico” (cioè la parte di formazione legata ai rischi specifici del settore in cui il lavoratore è impiegato) la cui durata dipende dal livello di rischio della mansione.
La parte generale e la parte specifica del rischio basso possono essere erogate anche in modalità e-learning. Per scoprire quali sono le modalità che Armonia può offrirti consulta il catalogo dei corsi.
La durata dei corsi per la parte specifica varia in base al settore di rischio aziendale e della mansione. L’aggiornamento sulla formazione dei lavoratori è quinquennale! Contattaci per valutare il livello di rischio dei tuoi lavoratori:
CORSO | COMPLETO | AGGIORNAMENTO |
SETTORI RISCHIO BASSO | 4+4 ore | 6 ore |
SETTORI RISCHIO MEDIO | 4+8 ore | 6 ore |
SETTORI RISCHIO ALTO | 4+12 ore | 6 ore |
I lavoratori designati, dopo aver frequentato un corso di formazione, la cui durata varia in base al livello di rischio aziendale, devono ricevere la nomina e frequentare, nel quinquennio, corsi di aggiornamento.
CORSO | COMPLETO | AGGIORNAMENTO |
SETTORI RISCHIO BASSO | 4+4 ore | 6 ore |
SETTORI RISCHIO MEDIO | 4+8 ore | 6 ore |
SETTORI RISCHIO ALTO | 4+12 ore | 6 ore |
A chi sono rivolti i corsi di formazione dei lavoratori
I corsi di formazione dei lavoratori sono obbligatori per chiunque eserciti un’attività al di fuori dell’ambito domestico o familiare: insomma anche se avete un piccolo ufficio con una sola dipendente, sarà necessario procedere alla sua formazione entro al massimo 60 giorni dalla stipula del contratto (non pensate che questa parentesi di tempo possa essere un escamotage per i contratti brevi…).
Inoltre, la formazione dei lavoratori deve essere sottoposta ad aggiornamento qualora vengano inseriti in azienda nuovi macchinari oppure venga effettuato un cambio mansione.
Che validità ha l'attestato per la formazione dei lavoratori
Per quanto riguarda la formazione generale, questo è un credito permanente: l’attestato non decade e il
corso di formazione del lavoratore non deve essere ripetuto.
Relativamente alla parte specifica, l’attestato ha una validità di 5 anni entro i quali si dovrà procedere ad un corso di aggiornamento di 6 ore indipendentemente dal livello di rischio. L’attestato del lavoratore è personale e deve avere dei contenuti minimi.
Come funziona il corso di formazione per i lavoratori stranieri
Anche i lavoratori stranieri devono essere adeguatamente formati e, affinché si possa essere certi che comprendano ciò che viene loro comunicato e la formazione risulti quindi valida. Armonia provvede a:
- far svolgere un test preliminare di comprensione e produzione della lingua italiana (viene in genere fornito dal docente prima dell’inizio del corso);
- qualora il livello linguistico sia insufficiente, propone la presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore.
La questione “presenza di lavoratori stranieri” è molto delicata e deve essere approfondita: come è naturale comprendere è fondamentale che il lavoratore abbia coscienza e conoscenza del contenuto del corso. Armonia propone anche dei corsi di lingua italiana per lavoratori stranieri. Contattateci per ulteriori informazioni.
Sanzioni e curiosità
Se, durante un controllo, si riscontra la mancata formazione di uno o più lavoratori entro i termini previsti dalla legge, è prevista la reclusione da 2 a 4 mesi oppure un’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 €.
Il “Decreto fiscale” (D.L. 146/21) introduce il provvedimento di sospensione dell’attività (del lavoratore) in caso di mancato mancato corso di formazione e addestramento. Oltre alla sanzione amministrativa, in caso di sospensione il lavoratore non potrà essere adibito alla specifica attività fino a quando non sia attestato il completamento della formazione e addestramento, esibendo la documentazione attestante.
La programmazione dei nostri corsi di formazione dei lavoratori
L’art. 37 comma 12 del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di organizzare “la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti in collaborazione con gli organismi paritetici in cui si svolge l’attività del datore di lavoro”. Per rispondere a quest’obbligo vi chiediamo di compilare il modulo di richiesta di collaborazione nell’attuazione dei percorsi formativi dei lavoratori. Ricordiamo che la mancata compilazione e seguente invio della presente modulistica invalida la formazione svolta.