Il 14 marzo 2020, le parti sociali si sono incontrate per predisporre un protocollo d’intesa con le misure per il contrasto e contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro. Il 6 aprile 2021 si è provveduto ad un ulteriore aggiornamento, con riferimento al DPCM 2 marzo 2021.
I punti principali del protocollo, in continuità con le versioni precedenti:
- massimo utilizzo, ove possibile, della modalità di lavoro agile o da remoto (rif. art. 90 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77);
- incentivo di ferie e congedi retribuiti per i dipendenti nonché di altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili;
- assunzione dei protocolli di sicurezza anti-contagio e incentivazione delle operazioni di sanificazione all’interno degli ambienti di lavoro;
- si conferma che “la mancata attuazione del Protocollo, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”.
Le principali novità apportate:
- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (al punto 6 del Protocollo condiviso). Assicurare, fermo restando il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, che negli spazi condivisi vengano indossati i dispositivi di protezione delle vie aeree, fatta salva l’adozione di ulteriori strumenti di protezione individuale già previsti indipendentemente dalla situazione emergenziale. In tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore.
- TRASFERTE (al punto 8 del Protocollo condiviso). Scompare il riferimento alla sospensione/annullamento e si indica che “è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione”.
- RIAMMISSIONE AL LAVORO DOPO IL CONTAGIO (al punto 2 del Protocollo condiviso). Per quanto riguarda la riammissione al lavoro dopo il contagio: “i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico”.