Nei precedenti articoli abbiamo già trattato l’argomento “patente a crediti per i cantieri”. Qui è possibile leggere una sintesi, in cui è possibile ricapitolare chi è obbligato ad ottenere la patente, i suo funzionamento, le violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente.
In questo aggiornamento vogliamo condividere il seminario tenuto dall’Ing. Catanoso e dall’Ing. Amato sul tema il 27 settembre 2024 a Noventa di Piave e quali sono i passaggi per chiedere la Patente Cantieri col sistema dei Crediti.
FAQ ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
DOMANDE E RISPOSTE ING. C. CATANOSO
Il delegato inserisce i dati e invia l’istanza a nome e per conto del legale rappresentante, dichiarando di essere in possesso delle autodichiarazioni del soggetto che lo ha delegato. All’esito della procedura, sarà disponibile un riepilogo dell’istanza o una lista delle istanze, suddivise tra istanze in bozza e istanze inviate.
RISPOSTA: L’invio tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva è un adempimento che va effettuato dalle imprese e dai lavoratori autonomi che al 1° ottobre 2024 stiano già operando in cantieri temporanei o mobili. Pertanto, se alla data del 1° ottobre i soggetti interessati non stiano operando presso alcun cantiere, non sono tenuti all’invio della PEC.
L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva non è inoltre necessaria se nella stessa giornata del 1° ottobre – data a partire dalla quale entra in funzione il portale realizzato per il rilascio della patente a crediti – le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantiere facciano richiesta della patente tramite il medesimo portale. In altri termini, la presenza in cantiere di imprese e lavoratori autonomi deve essere sempre preceduta dall’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva o dalla richiesta della patente tramite portale, tenendo presente che a partire dal 1° novembre l’operatività in cantiere sarà ammessa esclusivamente per le imprese ed i lavoratori autonomi che abbiano fatto richiesta della patente tramite portale.
RISPOSTA: Come indicato nella circolare 4/2024 dell’INL, il legislatore esclude dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 a prescindere dalla categoria di appartenenza.
RISPOSTA: Il rilascio della patente è soggetto al possesso, da parte del legale rappresentante o del lavoratore autonomo, dei requisiti indicati dall’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, qualora un’azienda abbia diverse unità produttive e quindi, eventualmente, siano individuabili diversi datori di lavoro, il possesso dei requisiti si deve intendere riferito all’intera azienda e quindi tutti i datori di lavoro dovranno aver nominato i RSPP e redatto i relativi DVR.
RISPOSTA: La dichiarazione, per essere veritiera, deve tenere conto della normativa vigente alla data di presentazione della stessa e pertanto, in assenza del nuovo accordo Stato-Regioni, non potrà riguardare adempimenti che non è possibile ritenere obbligatori.
RISPOSTA: Come chiarito dalla circ. n. 4/2024, è possibile presentare la domanda di rilascio della patente anche per il tramite di un soggetto (qualsiasi soggetto) munito di apposita delega in forma scritta. Nel caso di delega, è possibile accedere con lo SPID o CIE del delegato.
RISPOSTA: La presentazione della domanda di rilascio della patente, accedendo al portale dell’INL, può essere effettuata per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta. Il soggetto delegato, accedendo alla piattaforma, dovrà a sua volta dichiarare di essere in possesso della delega nonché delle dichiarazioni del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti per il rilascio della patente. Dunque, è sufficiente dotarsi di una delega scritta.
RISPOSTA: Sono soggette alla patente a crediti le imprese o i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008. L’art. 89 in parola definisce cantiere temporaneo o mobile “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ALLEGATO X”. Pertanto, laddove le imprese indicate in domanda si trovino ad operare all’interno di un cantiere che rientri nell’elenco di cui al citato Allegato X, esse saranno tenute al possesso della patente. Ove le stesse effettuino lavori di posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di un’aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine, non potranno non detenere la patente a crediti.
RISPOSTA: Gli archeologi “operano” nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, come anche chiarito dalla circolare dell’INL n. 4/2024, le imprese o i lavoratori autonomi che operano in cantiere devono essere in possesso della patente a crediti. Per quanto concerne la richiesta della patente, considerato che l’attività di archeologo è un’attività libero professionale che prevede l’iscrizione al relativo Albo, l’interessato dichiarerà di essere in possesso dell’iscrizione alla CCIA da intendersi, da parte dell’Amministrazione, come iscrizione all’Albo.
RISPOSTA: Secondo quanto disciplinato dall’art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, è tenuto alla verifica il possesso della patente o del documento equivalente di cui all’art. 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo art. 27, dell’attestazione di qualificazione SOA. Pertanto, come anche chiarito dalla circolare dell’INL n. 4/2024, ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori che non abbia effettuato le citate verifiche è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 ad euro 2.562,91.
RISPOSTA: Il cantiere navale è uno stabilimento dove si costruiscono, si riparano o si demoliscono navi. Inoltre, il D.Lgs. n. 272/1999 disciplina le disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori “nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”. Pertanto, in generale i cantieri navali non rientrano in quelli richiamati dall’articolo 27 del d.lgs. 81/2008. Tuttavia, laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X dello stesso d.lgs. 81/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti
RISPOSTA: L’art. 88, comma 2, lett. g-bis), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede l’esclusione del Titolo IV “ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’ALLEGATO X”. Pertanto, in generale i cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione ed installazione di linee telefoniche e internet non rientrano in quelli richiamati dall’articolo 27 del d.lgs. 81/2008. Tuttavia, laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X dello stesso d.lgs. 81/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti.
RISPOSTA: Le operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con l’ausilio di attrezzature di lavoro rientrano nella “mera fornitura” in quanto l’uso delle attrezzature di lavoro è funzionale al carico e allo scarico sicuro dei prodotti e materiali trasportati. Pertanto, le imprese e i lavoratori autonomi che effettuino le suddette operazioni non sono tenute al possesso della patente a crediti.
RISPOSTA: Le società consortili qualificabili come consorzi stabili, in quanto soggetti dotati di autonoma personalità giuridica, distinta dalle imprese consorziate, sono tenute a dotarsi della patente a crediti ovvero sono esonerate in caso di autonomo possesso di attestazione SOA di categoria pari o superiore alla III. Diversamente, le società consortili qualificabili come consorzi ordinari, pur essendo autonomi centri di rapporti giuridici, non essendo dotati di autonoma personalità giuridica, anche in linea con quanto disposto dal decreto legislativo n.36 del 2023, non sono tenute al possesso della patente a crediti ma si avvalgono della patente a crediti ovvero della attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III in possesso delle imprese consorziate.
RISPOSTA: Per la delega alla domanda di rilascio della patente a crediti, di solito può essere conferita a diverse figure professionali, non solo a commercialisti, consulenti paghe, avvocati o CAF.
La pratica per poter richiedere la patente a crediti è davvero semplice e anche tu, in quanto RSPP o consulente di sicurezza e salute del lavoro, potresti occuparti della pratica per le aziende clienti: è importante che la delega sia formalizzata, e solitamente esiste un modulo di delega specifico da compilare.
Solitamente noi scegliamo la strada del commercialista o farla fare direttamente all’azienda.
RISPOSTA: Il lavoratore autonomo sottostà agli obblighi riportati nell’art. 21 del D.Lgs. 81/08, in cui si ribadisce che il lavoratore ha “la facoltà di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali”.
Prima di tutto è importante definire bene cosa sia un “lavoratore autonomo” e cioè “persona che svolge lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente“; è importante che questi requisiti siano soddisfatti e chiari (in alternativa il lavoratore subordinato rientrerebbe nel campo d’applicazione del D.Lgs. 81/08 con tutti gli obblighi formativi e documentali delle aziende con lavoratori).
In conclusione, al lavoratore autonomo proponiamo: addestramento e formazione in caso di utilizzo e conduzione di attrezzature, addestramenti specifici in caso di esposizione a rischi particolari (lavori in quota, spazi confinati, …), escludendo l’obbligo di formazione lavoratori, addetti primo soccorso o antincendio, DVR.
RISPOSTA: È possibile farsi delegare dal titolare. Non sono stati individuati specifici soggetti. Non sono richiesti documenti ma solo una dichiarazione se si è in possesso o meno dei documenti e se non lo si è, va inserita la motivazione.
RISPOSTA: Se l’impresa è obbligata ad avere il DURF ma non è in regola, non può richiedere la patente.
RISPOSTA: Sì.
RISPOSTA: La patente non è richiedibile
RISPOSTA: No. Deve avere in mano o la ricevuta dell’avvenuto invio della PEC con l’autocertificazione usando il modello reso disponibile dal Ministero del Lavoro o la ricevuta della richiesta della patente.
RISPOSTA: Sì.
RISPOSTA: Importo complessivo annuale.
RISPOSTA: Le imprese soggette all’obbligo di rilascio del DURF sono le imprese, indipendentemente dalla forma societaria/individuale, che soddisfano tutti quattro i seguenti requisiti: 1) importo complessivo annuo di appalti e subappalti superiore a 200.000 euro; 2) prevalente utilizzo di manodopera; 3) attività svolta presso le sedi del committente; 4) utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma (noleggio, ecc.). Le imprese che non rientrano in queste casistiche non dovranno dimostrare il possesso del DURF per ottenere la patente a crediti. Si ricorda che il DURF ha l’obiettivo di prevenire il rischio del mancato versamento delle ritenute fiscali dei dipendenti occupati in appalti e subappalti (art. 17-bis comma 1 del D.Lgs. n. 241/1997). L’obbligo di presentare il DURF riguarda gli appalti e i subappalti che hanno un importo annuo superiore a 200.000 euro per singola impresa. I requisiti per ottenere il DURF sono i seguenti: 1) impresa attiva da almeno 3 anni; 2) regolarità negli obblighi dichiarativi; 3) versamenti fiscali nell’ultimo triennio pari ad almeno il 10% dei ricavi dichiarati; 4) assenza di iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi per importi superiori a 50.000 euro.
RISPOSTA: In caso di irregolarità con il DURF, la patente non viene rilasciata
RISPOSTA: Per il produttore di mobili non è richiesta la patente mentre lo è per le imprese che eseguono le tracce e installano e realizzano gli impianti.
RISPOSTA: No. Chi esegue la posa in opera dovrà averla visto che il montaggio non è equiparabile alle mere forniture.
RISPOSTA: Anche se non è operativa in cantiere è, comunque, impresa affidataria e come tale soggetta all’obbligo da parte del committente della verifica dell’esistenza della patente in quanto questi è obbligato a chiederla vista la previsione dell’art. 90 comma 9 lett. b-bis) del D. Lgs. n. 81/2008. Pertanto, anche essa deve richiedere la patente.
RISPOSTA: Sì. L’obbligo riguarda tutte le imprese che eseguono lavori edili a prescindere se appalto pubblico o privato.
RISPOSTA: No, perché non si è in un cantiere edile.
RISPOSTA: Sì.
RISPOSTA: Al momento non è possibile saperlo. Ad oggi sono previsti solo accertamenti in seguito alle visite in cantieri degli enti di vigilanza.
RISPOSTA: In realtà non può neanche subappaltare il lavoro visto che la patente è “conditio sine qua non” per esercitare l’attività imprenditoriale edile.
RISPOSTA: L’obbligo di verifica ricade sul committente, sul Responsabile dei Lavori (se nominato) e sull’impresa che subappalta i lavori.
RISPOSTA: Il Lavoratore autonomo deve essere formato se è un operatore di una delle attrezzature di lavoro che richiedono specifica abilitazione (PLE, ecc.) di cui all’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 oppure se opera dentro gli spazi confinati o se usa DPI di III categoria. Per il resto della formazione, non è soggetto obbligato in quanto gli obblighi sono solo quelli dell’art. 21 del D. Lgs. n. 81/2008 che prevedono che il lavoratore possa e non “debba” partecipare ai corsi di formazione (art. 21 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008