DM 1 settembre 2021 “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio” entrato in vigore il 25 Settembre 2022 (articolo 4 entra in vigore 25/09/23)
DM 2 settembre 2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio” entrato in vigore il 4 ottobre 2022
DM 3 settembre 2022 “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro” entrato in vigore il 29 ottobre 2022
DM 1 Settembre 2021 – Controlli e manutenzione sistemi di sicurezza antincendio
Oltre all’attività di controllo periodico e alla manutenzione, le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo.
Il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.
Il DM composto da 6 articoli e 2 allegati, definisce:
1) le modalità degli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio che andranno eseguiti e registrati secondo la regola dell’arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore, secondo i criteri indicati nell’Allegato I al decreto.
2) la nuova figura del tecnico manutentore qualificato, definito come persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’allegato II del presente decreto. Tale qualifica, è ottenibile attraverso un percorso formativo che si conclude con un esame finale.
DM 2 Settembre 2021 – Gestione antincendio
Il nuovo Decreto composto da 8 articoli e 5 allegati, introduce le seguenti novità:
1) Designazione, formazione, abilitazione addetti antincendio
Al fine di stabilire l’organizzazione delle attività formative degli addetti alla prevenzione incendi, il nuovo Decreto individua la suddivisione dei luoghi di lavoro in tre categorie, in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio:
Corsi di formazione
-Corso di tipo “1-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 1, della durata di 4 ore
-Corso di tipo “2-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 2, della durata di 8 ore
-Corso di tipo “3-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 3, della durata di 16 ore
Corsi di aggiornamento
-Corso di tipo “1-AGG” per Addetti Antincendio in attività di livello 1, della durata di 2 ore
-Corso di tipo “2-AGG” per Addetti Antincendio in attività di livello 2, della durata di 5 ore
-Corso di tipo “3-AGG” per Addetti Antincendio in attività di livello 3, della durata di 8 ore
Modalità formative
– Viene introdotto la periodicità quinquennale dei corsi di aggiornamento.
– Consente l’utilizzo delle metodologie di apprendimento interattive FAD di tipo sincrono, per lo svolgimento dei corsi(for e agg), limitatamente alla parte teorica.
– Introduce la previsione di specifici requisiti per i docenti dei corsi di formazione. Tali requisiti, sono ottenibili attraverso un percorso formativo che si conclude con un esame finale.
2) Piano di emergenza
Una delle principali novità introdotte da questo decreto è rappresentata dal fatto che la necessità del piano di emergenza non sia valutata più solo in funzione dei lavoratori presenti, bensì anche rispetto al numero degli occupanti a qualsiasi titolo presenti all’interno dell’attività.
Art. 2 obbligo per il Datore di Lavoro di predisporre un piano di emergenza:
- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell’Allegato I del DPR 151/2011.
Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi sopra indicati, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art. 29, comma 5, del D. Lgs 81/08.
Pubblicata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco in data 19 ottobre 2021 la circolare DCPREV prot. n. 15472 recante “DM 02/09/2021 – Primi chiarimenti”. L’articolo 2 regola l’obbligo per il datore di lavoro di adottare idonee misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio di incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati nei citati Allegati I e II, specificando l’obbligo di predisporre un piano di emergenza nei seguenti casi:
a) luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
b) luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
c) luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
Una delle principali novità introdotte da questo decreto è rappresentata dal fatto che la necessità del piano di emergenza non si valuta più solo in funzione dei lavoratori presenti, bensì anche rispetto al numero degli occupanti a qualsiasi titolo presenti all’interno dell’attività (lettera b) elenco puntato).
Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati in precedenza, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. Tali misure sono, comunque, riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art.29, comma 5 del decreto legislativo n.81 del 2008 e possono sostanziarsi in misure semplificate per la gestione dell’emergenza, secondo quanto indicato al punto 2.4 dell’Allegato II (planimetria ed indicazioni schematiche).
I contenuti del piano di emergenza sono esplicitati nell’Allegato II.
Il decreto prevede che, nel piano di emergenza, siano altresì riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all’articolo 34 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
DM 3 Settembre 2021 - Criteri di valutazione rischio incendio - "Mini-codice"
La valutazione dei rischi di incendio dovrà essere effettuata secondo quanto stabilito dall’art. 3 del decreto stesso e deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione (ove richiesta). Vengono delineate 3 situazioni diverse:
-per i luoghi di lavoro dove vige una regola tecnica, la valutazione viene gestita tramite la stessa regola tecnica e/o in accordo con il D.P.R. 151/2011
-per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, la valutazione può essere elaborata con le linee guida previste dal “minicodice”;
-per i luoghi di lavoro dove non vige una regola specifica per la prevenzione incendi e che non sono a basso rischio incendio, viene applicato il codice di prevenzioni incendi del 3 agosto 2015.
Si definiscono attività “a basso rischio incendio” quelle che rispettano i seguenti punti:
- affollamento complessivo ≤ 100 occupanti (persone presenti a qualsiasi titolo all’interno dell’attività);
- superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2;
- piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
- non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative (aventi un valore nominale del carico d’incendio specifico qf > 900 MJ/m2);
- non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio;
- non è presente una regola tecnica verticale di riferimento.