Armonia ha proposto, in collaborazione con Confapi Venezia, un meeting gratuito per presentare le principali novità in materia di sicurezza introdotte con le modifiche al Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08).
Ci siamo confrontati su alcune novità derivanti dalla Legge 215/21:
– obbligo individuazione del PREPOSTO per tutte le aziende;
– obbligo di ADDESTRAMENTO pratico per tutti i lavoratori esposti a rischi particolari.
Sono stati forniti spunti, soluzioni, strumenti per adempiere nel modo più semplice alle nuove indicazioni.
Dal webinar del 10 febbraio (a fine articolo un estratto della registrazione):
COME VIENE INDIVIDUATO IL PREPOSTO E IMPLICAZIONI
È l’articolo 2 del D.Lgs. 81/08 che fornisce una definizione specifica del preposto: “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa“.
Esempi di preposto possono essere il capo-ufficio, il capo-reparto, il capo-cantiere, il capo-turno. Ma anche lo store manager di un negozio, la persona più esperta in ogni squadra di pulizie, quella che filtra e dà direzione alla maggior parte dei flussi informativi di una specifica unità operativa; in generale e semplificando: quella persona verso cui il lavoratore volge lo sguardo nel caso in cui:
– abbia un problema da risolvere;
– debba essere istruito all’esecuzione di un compito;
– non conosca una procedura o non abbia una determinata informazione;
– abbia bisogno di istruzioni operative (cosa fare e come);
– stia eseguendo un’attività seguendo modalità non conformi alla normativa o alle disposizioni aziendali.
Implicazioni e valutazioni. Il preposto sarà quindi colui che ha le capacità per modificare un comportamento non conforme di un lavoratore. Questo aspetto implica carisma, competenze educative, aspetti di comunicazione efficace (vedi comunicazione non violenta, programmazione neuro-linguistica, empatia…), politiche aziendali che propongano un clima aziendale favorevole all’esecuzione del suo ruolo.
Ma non solo: dovrà esserci un mansionario di riferimento, in cui sarà chiaro a tutti i lavoratori chi è il preposto (e quindi chi non lo è – cosa non banale se pensiamo al concetto di preposto di fatto), chi fa cosa, a chi ognuno deve dire cosa… e in generale quali sono i flussi informativi che riguardano ogni lavoratore.
E il vice? Bisognerà anche valutare lo scenario in cui il preposto non sia presente, gestendo la sua assenza con l’individuazione di una seconda persona che possa svolgere il ruolo di preposto.
Infine, l’articolo 19 comma f-bis del D.Lgs. 81/08 così come modificato, aggiunge al ruolo del preposto la decisione di interrompere temporaneamente l’attività in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza. Da questa specificazione si percepisce l’utilità di far partecipare anche il preposto alla valutazione dei rischi, e l’esigenza di elaborare una procedura operativa per l’interruzione dell’attività.
Nell’applicazione della nuova normativa, restano alcune domande a cui dovremmo trovare risposta. Per esempio: e se ho un lavoratore che lavora da solo? E se in un’azienda di piccole dimensioni il datore di lavoro è sempre presente, potrà essere lui l’unico preposto? Cosa succede nel caso in cui il preposto rifiuti di ricoprire questo ruolo?
- RELATORI WEBINAR 10/02/22
– LUCA BANDIERA: Avvocato, Coordinatore giuridico del Master Universitario di I livello in “Scienza e tecniche della prevenzione e della sicurezza – HSE” presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia.
– VERONICA LESSI: Tecnico esperto in sicurezza sul lavoro e formazione di Armonia Formazione - I PROSSIMI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA
Aprile 2022. Decreto ‘Mini-Codice’: Nuovi parametri di progettazione e definizione delle misure per la riduzione del rischio incendio nei luoghi di lavoro
ARTICOLO 19 D.LGS. 81/08: OBBLIGHI DEL PREPOSTO
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.