Arrivano tante novità per le associazioni e le società sportive dilettantistiche. La norma, modificata il 31 maggio 2023 dal Governo, entra in vigore dal 1° luglio 2023.
La Riforma dello Sport Riguarda le SSD (Società Sportive Dilettantistiche) e ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche) e si rivolge ai lavoratori sportivi, tra cui: atleti; allenatori; istruttori; direttori tecnici; direttori sportivi; preparatori atletici; custodi; receptionist; addetti alle pulizie; giardinieri.
Aggiornamento: circolare dell’ispettorato del lavoro definisce in modo chiaro il “lavoratore sportivo subordinato”:
Sei un'associazione sportiva e ti serve supporto per gli adeguamenti? Scopri cosa cambia per le associazioni e società sportive in materia di sicurezza sul lavoro.
Nel concreto, le associazioni e società sportive dilettantistiche che attiveranno contratti di subordinazione (dipendenti o co.co.co) dovranno sottostare alla normativa sulla sicurezza sul lavoro, il D.Lgs. 81/08. In sintesi dovranno provvedere a:
- nominare un RSPP (tramite la formazione del presidente dell’associazione o società o con la nomina di un professionista);
- formazione di tutti i lavoratori sportivi in base al livello di rischio;
- nominare e formare almeno un addetto primo soccorso e gestione delle emergenze e almeno un addetto antincendio ed evacuazione che possa garantire la presenza per tutto l’orario di attività dell’associazione/società;
- provvedere alla gestione della sorveglianza sanitaria. Per evitare sovrapposizioni si precisa che il medico specialista in medicina dello sport certifica l’idoneità psico-fisica del lavoratore sportivo, mentre il medico competente, di cui al D.Lgs. 81/2008, ha il compito di effettuare la sorveglianza sanitaria finalizzata alla tutela dello stato e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa;
- effettuare la valutazione dei rischi con la redazione del DVR;
- altri adempimenti che dovranno essere attivati dopo una analisi specifica del contesto.
ABBIAMO PENSATO A DELLE PROMOZIONI E AUNA SOLUZIONE SPECIFICA PER GLI ADEGUAMENTI DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE.
Per approfondimenti e richiedere ulteriori informazioni compilate il FORM o contattateci a info@formazionearmonia.com o al 334.9671275. Qui sotto invece un approfondimento della riforma.
Quali sono le tipologie contrattuali che possono essere attivate dopo la riforma dello sport.
Con l’introduzione della riforma dello sport, le collaborazioni potranno essere di tue tipi:
- Lavoro sportivo. È considerato un lavoratore sportivo ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, fatte salve le mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
- Volontariato puro. Il volontario è quel soggetto che presta la propria opera nel settore sportivo a titolo gratuito. Tuttavia, dovrà ugualmente essere assicurato per la responsabilità civile verso i terzi pur senza ricevere alcuna contribuzione. Sono previsti solamente gli eventuali rimborsi spese documentati di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, purché questi costi siano stati sostenuti al di fuori del territorio comunale di residenza. Viene cancellata la figura dell’amatore.
Il lavoratore sportivo può essere:
- subordinato;
- autonomo (occasionale o con l’apertura di una partita iva);
- di co.co.co.
In base alla natura contrattuale, avrà le rispettive tutele previdenziali e in materia di malattia, infortunio, gravidanza, maternità, genitorialità, disoccupazione involontaria (Naspi), salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Inoltre, in ambito dilettantistico, la prestazione “si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma di co.co.co.” nel caso in cui il rapporto di lavoro prevede non più di 24 ore settimanali, esclusa la partecipazione a manifestazioni sportive.
Quali forme contrattuali possono essere attivate dopo la riforma dello sport
In base alle modalità di svolgimento del rapporto, il lavoro sportivo potrà assumere natura subordinata, autonoma (occasionale o partita iva) o di co.co.co con le rispettive tutele previdenziali e in materia di malattia, infortunio, gravidanza, maternità, genitorialità, disoccupazione involontaria (Naspi), salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- APPRENDISTATO: Le società sportive professionistiche e dilettantistiche, nell’ottica della formazione dei giovani atleti, possono stipulare contratti di apprendistato; le società sportive professionistiche possono stipulare contratti di apprendistato professionalizzante con giovani a partire dai 15 anni di età e fino ai 23 anni.
- AREA DEL PROFESSIONISMO: nel settore professionistico “la regola” sarà il rapporto di lavoro subordinato.
- AREA DEL DILETTANTISMO: la prestazione “si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma di co.co.co.” se il rapporto di lavoro prevede non più di 18 ore settimanali (esclusa la partecipazione a manifestazioni sportive) e la prestazione è coordinata sotto il profilo tecnico-sportivo secondo i regolamenti di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e Enti di Promozione Sportiva.
- CONTRATTO A TERMINE: la durata del contratto a termine per i lavoratori sportivi è stabilita in 5 anni e può esservi successione di contratti a tempo determinato fra stessi soggetti, in deroga alla normativa generale.
- AMMINISTRATIVI – GESTIONALI: sono inquadrati come co.co.co. e si applica la disciplina previdenziale e fiscale prevista per le collaborazioni coordinate e continuative sportive.
La riforma dello sport in sintesi
Il D.lgs 36/2021 e s.m.i. ha portato grandi cambiamenti nel mondo del lavoro sportivo: nello specifico ha abrogato i compensi sportivi ex Legge 342/2000 ed ha fatto nascere nuovi contratti speciali per il comparto sportivo. La prima novità della riforma riguarda i compensi sportivi dilettantistici, che non esisteranno più.
Le collaborazioni potranno assumere due forme: lavoro sportivo (costoro assumono la qualifica di lavoratore sportivo ai sensi dell’articolo 25 del Decreto.) o volontariato puro.
Come stabilito dal Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2023, poi, il testo prevede che la mancata conformità dello statuto ai criteri previsti, per le società e associazioni sportive dilettantistiche, rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d’ufficio dallo stesso.
Nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale o prevalente, ed in via continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato, salvo la riconduzione al lavoro autonomo.
Nell’area del dilettantismo, il rapporto di lavoro sportivo è, invece, disciplinato dall’art. 28, in base al quale la prestazione resa dal lavoratore sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, al ricorrere di determinati requisiti nei confronti del medesimo committente.