Cosa posso fare se un lavoratore non rispetta la normativa sulla sicurezza sul lavoro?
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
Nel caso in cui un lavoratore violasse i propri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (individuati dall’art. 20 del D.lgs 81/2008), è necessario che il datore di lavoro, attraverso anche il preposto, richiami il lavoratore.
La legge, nel Testo Unico sulla sicurezza del lavoro, prevede diversi gradi di responsabilità in caso di mancato rispetto della normativa vigente e ha previsto delle sanzioni di natura amministrativa, civile o penale anche per i lavoratori.
Consapevolizzare il lavoratore e alimentare un comportamento sicuro è il primo passo
Prima di parlare di sanzioni, è importante accertarsi che tutta l’azienda abbia consapevolezza di quali siano le componenti principali per poter lavorare in sicurezza. L’atteggiamento e la giusta direzione deve essere ispirata dalla dirigenza, in modo che tutti i lavoratori si allineino verso atteggiamenti sicuri in modo naturale.
Gli obblighi dei lavoratori in materia sicurezza sul lavoro
È l’art. 20 D.LGs. 81/08 a definire gli “Obblighi dei lavoratori”. In tutti questi casi, in caso di violazione, può essere utilizzato lo strumento del richiamo e potrebbe essere attribuita al lavoratore una sanzione amministrativa o penale.
Persistendo tale comportamento saranno adottati nei suoi confronti provvedimenti disciplinari previsti dalla norma, ferme restando le possibili sanzioni comminabili direttamente al lavoratore dagli Organi di Vigilanza.
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e miscele pericolose (1), i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
Il richiamo disciplinare
Il richiamo disciplinare è espressione della sorveglianza del datore di lavoro riguardo all’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione.
Qui di seguito un modello da poter personalizzare e utilizzare nel caso in cui vengano riscontrati comportamenti non adeguati.