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Cantieri edili: la patente a punti in sintesi

Patente a punti: chi deve averla

Il Decreto-Legge n. 19 del 2 marzo 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 52 del 02/03/2024. Le misure, inserite dentro il nuovo decreto PNRR, prevedono, per l’impresa o il lavoratore autonomo sprovvisti della patente o con meno di 15 crediti, una sanzione amministrativa che va da 6 a 12 mila euro. 

Tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili (Art. 89, comma 1, lettera a – TUS) devono possederla per poter lavorare.

Patente a punti: cosa si intende per cantiere temporaneo e mobile

Un cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: “cantiere” è qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato qui sotto:

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Patente a punti: quali i requisiti per ottenerla

La patente viene rilasciata dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, in formato digitale con 30 crediti iniziali in base ai seguenti requisiti:

  • iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
  • adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37;
  • adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
  • possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
  • possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

Patente cantieri edili: come funziona

La patente subisce decurtazioni al verificarsi di specifiche risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo:

I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti, dei corsi di cui all’articolo 37, comma 7.

Quando vengono tolti i punti nella patente per cantieri edili

1. VIOLAZIONI DI CUI ALL’ ALLEGATO I DEL D. Lgs 81/08: – 10 CREDITI per mancanza di: 

  • DVR, PEE o POS
  • FORMAZIONE ed ADDESTRAMENTO
  • Servizio di PREVENZIONE e PROTEZIONE e nomina del relativo responsabile
  • Dispositivo di protezione individuale contro le CADUTE DALL’ALTO e VERSO IL VUOTO
  • Mancata applicazione delle ARMATURE DI SOSTEGNO
  • Disposizioni idonee a proteggere i lavoratori che operano in prossimità di LINEE ELETTRICHE, CONDUTTORI nudi in tensione, i CONTATTI diretti ed indiretti
  • Vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei DISPOSITIVI DI SICUREZZA
  • Notifica all’organo di vigilanza di rischio di esposizione all’AMIANTO

2. VIOLAZIONI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AI RISCHI INDICATI NELL’ALLEGATO XI DEL D. Lgs 81/08: – 7 CREDITI in caso di presenza di:

  • Rischio SEPPELLIMENTO o di SPROFONDAMENTO
  • Rischio di ESPLOSIONE derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso
  • Esposizione a SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE che
    presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute
  • Lavori con RADIAZIONI IONIZZANTI che esigono la
    designazione di zone controllate o sorvegliate
  • Lavori in prossimità di LINEE ELETTRICHE aree a conduttori
    nudi in tensione
  • ANNEGAMENTO
  • Lavori in POZZI, STERRI SOTTERRANEI e GALLERIE
  • Lavori SUBACQUEI CON RESPIRATORI
  • Lavori in cassoni ad ARIA COMPRESSA
  • Lavori comportanti l’impiego di ESPLOSIVI
  • Lavori di MONTAGGIO O SMONTAGGIO di elementi
    prefabbricati pesanti

3. IMPIEGO di lavoratori subordinati SENZA PREVENTIVA COMUNICAZIONE di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato: – 5 CREDITI

4. IN CASO DI INFORTUNIO SUL LUOGO DI LAVORO:

  • MORTE: – 20 CREDITI
  • INABILITÀ PERMANENTE al lavoro, assoluta o parziale: – 15 CREDITI
  • INABILITÀ TEMPORANEA assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 40 giorni: – 10 CREDITI

Si possono recuperare i punti persi nella patente per cantieri edili?

Nel provvedimento si legge che Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti.

Una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000 e l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

I punti vengono reintegrati solo nei seguenti casi:

  • dopo aver FREQUENTATO un CORSO DI FORMAZIONE: + 5 CREDITI
  • dopo due anni dal corso di recupero crediti, la patente è INCREMENTATA DI 1 CREDITO PER CIASCUN ANNO SUCCESSIVO al secondo
  • qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti: MASSIMO 10 CREDITI
  • imprese che ADOTTANO I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE: + 5 CREDITI