Il decreto fiscale n.146 del 21/10/21, già in vigore, contiene diverse misure per il rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, andando a modificare il D.Lgs. 81/2008. Le principali novità:
LE NUOVE SANZIONI AGGIUNTIVE. Nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare il soggetto sospeso deve pagare una somma pari a 2.500 euro fino a 5 lavoratori irregolari, 5.000 euro nel caso di impiego di più di 5 lavoratori irregolari, più ulteriori importi previsti per specifiche violazioni. Riportiamo di seguito la tabella che riassume gli importi delle sanzioni previste per specifiche violazioni alle norme sulla tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori.
L’art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 ha sostituito l’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, apportando all’istituto della sospensione dell’attività imprenditoriale una serie di sostanziali modifiche. Il decreto fiscale recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” contiene diverse misure per il rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, andando a modificare il Dlgs 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro). Gli obiettivi delle nuove norme per le ispezioni sul lavoro sono principalmente di intervenire con maggiore efficacia sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione o che utilizzano lavoratori in nero andando ad incentivare e semplificare:
AUMENTO DEGLI ISPETTORI. Con riferimento all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è stato previsto:
Per perseguire gli obiettivi prefissati, all’estensione delle competenze attribuite all’INL si accompagneranno:
ISPEZIONI SUL LAVORO. Cambiano anche le condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni, che da ora in poi scatterà in presenza del 10% e non più del 20% del personale “in nero” o irregolare presente sul lavoro.
Per l’adozione del provvedimento non sarà più richiesta alcuna “recidiva”. Le sanzioni saranno pertanto subito operative a fronte di gravi violazioni delle norme volte a tutelare la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro anche in assenza di reiterazione degli illeciti.
La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede inoltre l’impossibilità per l’impresa destinataria di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.
Gli introiti derivanti dall’adozione delle sanzioni emanate dal personale dell’Ispettorato in materia di prevenzione verranno utilizzati per finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro analogamente a ciò che avviene per le sanzioni adottate dal personale ispettivo delle AA.SS.LL.
Il datore di lavoro che non rispetta il provvedimento di sospensione è punito:
Per riprendere l’attività d’ora in poi sarà necessario il ripristino delle regolari condizioni di lavoro ed il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione. Gli importi vengono raddoppiati in caso di recidiva ovvero se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione.
È possibile ottenere la revoca della sospensione senza pagare subito l’intera somma: