L’Inail ha pubblicato il nuovo modulo OT23 per le domande di riduzione del tasso medio di tariffa per la prevenzione, ovvero il premio annuale che le aziende pagano a tutela dei lavoratori.
Ad ogni intervento migliorativo delle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro previsto dal modello, viene assegnato un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso occorre che la somma dei rispettivi punteggi sia pari ad almeno 100 punti.
Per raggiungimento della soglia, i 100 punti, è possibile selezionare interventi di qualunque sezione del modello (alcuni interventi come ad esempio l’adozione di un modello organizzativo vale di per sé 100 punti)
L’Inail individua per ogni intervento la “Documentazione ritenuta probante” per dimostrare l’attuazione dell’intervento dichiarato nell’anno 2020. A pena di inammissibilità, entro il 28 febbraio 2023, la documentazione probante dell’effettuazione degli interventi previsti dal modello OT23 deve essere presentata unitamente alla domanda, utilizzando l’apposita funzionalità disponibile nei Servizi online di Inail.
La riduzione del tasso, disciplinata dal D.M. 3 marzo 2015, è riconosciuta in misura fissa, come di seguito specificato:
- fino a 10 lavoratori, la riduzione è del 28%
- da 10,01 a 50 lavoratori, la riduzione è del 18%
- da 50.01 a 200 lavoratori, la riduzione è del 10%
- oltre 200 lavoratori, la riduzione è del 5%
Contattaci per informazioni, per verificare quali interventi sono attuabili nella tua realtà, e per il supporto per la presentazione della domanda.
Per informazioni, dettagli e attivare il servizio, compila il modulo qui sotto o contatta Veronica al 371 499 1369
Le novità 2023:
– l’attribuzione di un punteggio maggiore pari a 70 punti per gli interventi A-1.2 e A-1.4, della sezione “prevenzione degli infortuni mortali (non stradali), rispetto al punteggio di 50 previsto nel modello OT23 per l’anno 2022;
– la riformulazione dell’intervento A-3.2 della sezione “sicurezza macchine e trattori” che è stato circoscritto all’acquisto o al leasing di macchine che sostituiscono macchine obsolete eliminando, rispetto al precedente modello OT23 per l’anno 2022, il ricorso al noleggio di macchine sostitutive; è stato precisato inoltre che, al fine di evitare che le macchine obsolete sostituite possano essere reimmesse sul mercato, l’alienazione delle macchine deve intervenire esclusivamente tramite rottamazione;
– la riformulazione dell’intervento C-4.2 della sezione “prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici”, non prevedendo più il noleggio, ma solo l’acquisto o il contratto di leasing di macchine che effettuano fasi operative che comportano la movimentazione manuale dei carichi o la movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza;
– la riformulazione dell’intervento B1 prevedendo, in particolare per i veicoli aventi una massa massima superiore a 35 q.li, destinati al trasporto di merci e per i veicoli destinati al trasporto di più di nove persone, che la prova pratica può essere effettuata anche solo con simulatori di guida, senza la prova su strada o su pista necessaria per i veicoli aventi una massa massima uguale o inferiore a 35 q.li;
– la riformulazione dell’intervento E17 relativo all’adozione di un sistema di rilevazione dei quasi infortuni per il quale è stato precisato che gli interventi di miglioramento, idonei a impedire il ripetersi degli eventi rilevati, devono essere attuati negli ambienti e sulle attrezzature di lavoro;
– l’inserimento dell’intervento E-19 (L’azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. asseverato in conformità alla norma UNI 11857-1 “Adozione ed efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza sul lavoro – Agenzie di viaggio, servizi di pulizia e disinfestazione, società di formazione, consulenza, servizi al lavoro e servizi di investigazione privata e di informazione commerciale – Parte 1:
Modalità di asseverazione da parte di Organismi Paritetici”);
– la riformulazione dell’intervento F2, previsto per aziende per le quali non è obbligatoria l’adozione di un defibrillatore, estendendo la validità dei corsi di formazione BLSD sull’utilizzo dell’apparecchio ad un biennio (2021 -2022);
– la modifica dell’intervento F-3 prevedendo l’attuazione di almeno due delle misure di protezione per i dipendenti dal rischio rapine elencate nell’intervento medesimo.