Il Decreto-Legge n. 19 del 2 marzo 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 52 del 02/03/2024. Le misure, inserite dentro il nuovo decreto PNRR, prevedono, per l’impresa o il lavoratore autonomo sprovvisti della patente o con meno di 15 crediti, una sanzione amministrativa che va da 6 a 12 mila euro.
Tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili (Art. 89, comma 1, lettera a – TUS) devono possederla per poter lavorare.
Un cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: “cantiere” è qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato qui sotto:
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
La patente viene rilasciata dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, in formato digitale con 30 crediti iniziali in base ai seguenti requisiti:
La patente subisce decurtazioni al verificarsi di specifiche risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo:
I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti, dei corsi di cui all’articolo 37, comma 7.
1. VIOLAZIONI DI CUI ALL’ ALLEGATO I DEL D. Lgs 81/08: – 10 CREDITI per mancanza di:
2. VIOLAZIONI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AI RISCHI INDICATI NELL’ALLEGATO XI DEL D. Lgs 81/08: – 7 CREDITI in caso di presenza di:
3. IMPIEGO di lavoratori subordinati SENZA PREVENTIVA COMUNICAZIONE di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato: – 5 CREDITI
4. IN CASO DI INFORTUNIO SUL LUOGO DI LAVORO:
Nel provvedimento si legge che Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti.
Una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000 e l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.
I punti vengono reintegrati solo nei seguenti casi: