Quale normativa regolamenta la valutazione del rischio biologico?
Nel TITOLO X del D.Lgs. 81/08 troviamo le indicazioni per la valutazione da ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI.
Importante è comprendere a quali aziende è rivolto questo titolo, con tutti gli obblighi previsti al suo interno. Campo di applicazione – Le norme del presente Titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici, ossia:
a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.
Quindi ogni azienda dove sono presenti tali pericoli, evidenziati nel Documento di Valutazione dei Rischi dovrà procedere con una valutazione specifica e approfondita del rischio biologico.
Quali sono le aziende che hanno l’obbligo di redigere il DVR specifico rischio BIOLOGICO?
L’allegato XLIV del D.Lgs. 81/08 ci indica le tipologie di aziende dove è necessario redigere un DVR rischio BIOLOGICO specifico
Laddove il risultato della valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 271 del presente decreto riveli un’esposizione non intenzionale ad agenti biologici, potrebbero esservi altre attività professionali, non incluse nel presente allegato, che devono essere prese in considerazione.
- Attività in industrie alimentari
- Attività nell’agricoltura
- Attività in cui vi è contatto con animali e/o prodotti di origine animale
- Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem
- Attività in laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica
- Attività in impianti di smaltimento dei rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti
- Attività in impianti di depurazione delle acque di scarico.
Ogni quanto tempo fare l’aggiornamento della valutazione del rischio biologico?
Per il DVR rischio BILOGICO la normativa è chiara e ci indica che:
“Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 [rischio biologico] in occasione di modifiche dell’attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall’ultima valutazione effettuata.”
Spunti di riflessione e “bug” interpretativi sull’aggiornamento della valutazione del rischio biologico
Vi riportiamo in sintesi un caso che può essere spunto di riflessione: si tratta di un’azienda (non appartenente all’elenco dell’allegato XLIV) il cui DVR ha evidenziato la NON presenza di pericoli che possano “attivare” il rischio biologico, considerando sia l’uso intenzionale che non intenzionale.
In questo scenario è necessario aggiornare la valutazione del rischio (biologico) ogni tre anni? Lo scrivente ritiene che se non si presentano i casi previsti dall’articolo 29 D.Lgs. 81/08, non essendo modificata la tipologia di lavoro, non siamo soggetti agli obblighi del Titolo X che prevede l’aggiornamento triennale.
Dal confronto con gli ispettori SPISAL locali e INL, viene invece inteso e interpretato come un obbligo stringente, quello dell’aggiornamento della valutazione del rischio biologico, per qualsiasi tipologia di attività (e anche se in fase di prima valutazione sia stato evidenziata l’assenza del rischio). La nostra prassi sarà quindi quella di richiedere ai clienti una revisione triennale della valutazione del rischio, in modo da evidenziare e gestire eventuali cambiamenti e modifiche del ciclo produttivo (o confermare lo stato precedente).
Hai necessità di verificare la situazione documentale all’interno della tua azienda? Chiamaci o scrivici per approfondimento o per un primo check di sopralluogo gratuito.
Armonia – 0421 477090 – info@formazionearmonia.com