Pubblicato in Gazzetta il Decreto di conversione del D.L 127/2021 con modifiche al controllo del green pass
Fonti: aiaspiemonte.it, ipsoa.it e interpretazioni Armonia
Queste le principali novità:
- La terza dose diventa obbligatoria per gli operatori per i quali è obbligatoria la vaccinazione;
- Ribadito l’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari, con l’aggiunta dell’obbligo di sottoporsi al richiamo. Il controllo spetta all’Ordine professionale di appartenenza che ne comunica l’eventuale risultato negativo al datore di lavoro;
- Viene esteso l’obbligo vaccinale a:
a. personale scolastico, compresi i centri per la formazione degli adulti, formazione professionale e tecnica;
b. personale della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, polizia locale;
c. personale che, a qualsiasi titolo, svolga servizi all’interno delle strutture sanitarie;
d. personale del dipartimento dell’amministrazione penitenziale, anche minorile. - Il controllo del vaccino dovrebbe avvenire mediante la app Verifica C-19 con modalità non ancora indicate;
- Validità del green pass:
a. Viene inserita la terza dose come elemento del ciclo vaccinale;
b. Il green pass da vaccino dura ora 9 mesi dal termine del ciclo primario (seconda o unica dose) o dalla somministrazione del richiamo; - Estensione dell’obbligo di green pass alle strutture ricettive, ai trasporti pubblici locali;
- Super green pass: per alcune attività in zona arancione e gialla, gli spostamenti e le attività sociali sono permesse solo in caso di green pass da vaccinazione. Sono esclusi dal super green pass i ristoranti degli alberghi che servono i propri ospiti.
Il super green pass, in vigore dal 6 dicembre al 15 gennaio 2022, sarà indispensabile, anche in zona bianca, per accedere liberamente a cinema, strutture alberghiere, teatri, palestre, impianti sciistici, bar e ristoranti. La certificazione verde rinforzata verrà rilasciata unicamente in caso di avvenuta vaccinazione o guarigione dal Covid-19, mentre il tampone, antigenico e molecolare, sarà depotenziato divenendo efficace solo per recarsi al lavoro.
Il vecchio green pass, che è possibile generare soltanto con un tampone negativo, sarà necessario, secondo quanto stabilito al comma 3 dell’art. 4, per servirsi del trasporto ferroviario regionale e del trasporto pubblico locale, per soggiornare in albergo e dovrà essere esibito per accedere agli spogliatoi per lo svolgimento di attività sportiva anche all’aperto. Coloro che non hanno alcun pass subiranno, oltre tutte le nuove limitazioni che si applicano a coloro che hanno solo la certificazione verde base (da tampone), non potranno recarsi al lavoro né prendere i mezzi pubblici.
Si amplierà ai maggiori di età, dal 1° dicembre, inoltre, la platea dei soggetti che potranno effettuare la dose di richiamo sino ad oggi limitata, come noto, agli over 40 anni.
Ulteriori provvedimenti dal D.L. 165
- Informativa ai lavoratori: il datore di lavoro deve fornire idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la possibilità, da parte del lavoratore, di fornire copia del proprio green pass;
- Consegna del green pass: viene introdotta la possibilità, da parte del lavoratore, di consegnare copia del proprio green pass al datore di lavoro per essere esonerati dai controlli. Rimane la questione legata ai green pass che vengono ritirati in caso di positività; sarà necessario, comunque, che il datore di lavoro usi verificaC-19 sul QR code archiviato oppure si potrà sostenere l’obbligo da parte del lavoratore, di segnalare la propria positività
- Lavoratori interinali: l’agenzia non è più soggetto obbligato al controllo del green pass ma solo dell’informazione ai lavoratori dell’obbligo di possesso;
- Rinnovo dei contratti di sostituzione: per le aziende con meno di 15 addetti, il contratto di sostituzione per chi non ha il green pass può essere rinnovato più volte fino al 31/12/2021. Fino al termine del contratto di sostituzione, il lavoratore privo di green pass non può rientrare anche se si fosse dotato di certificato verde;
- Green pass scaduto che scade durante l’orario di lavoro: viene inserito il principio, già enunciato da una FAQ della Presidenza del Consiglio, che prevede che, qualora il green pass scada nel corso del turno di lavoro, il lavoratore può continuare a lavorare fino alla fine del suo turno;
- Campagne di informazione sulla vaccinazione: le aziende possono promuovere attività di sensibilizzazione sull’importanza della vaccinazione, in collaborazione con il medico competente.