Il Decreto-legge “Milleproroghe 2022” (Legge n.14 del 24 febbraio 2023) ha prorogato ulteriormente i termini per la verifica di vulnerabilità sismica delle scuole.
La norma in esame interviene quindi sull’art. 20 comma 5 del DL 248/2007, che stabilisce che le verifiche tecniche
(verifica vulnerabilità sismica) di cui all’articolo 2, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n.3274 del 2003, ad esclusione degli edifici e delle opere progettate in base alle norme sismiche vigenti
dal 1984, devono essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31 dicembre 2023 (in precedenza al
31 dicembre 2022) e riguardare in via prioritaria edifici e opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2
Cosa sono le zone sismiche?
L’Italia è una regione altamente sismica. Ad eccezione della Sardegna, di parte della Puglia, di parte della Val Padana e delle Alpi centro- occidentali, dove il rischio sismico è basso, l’intero territorio nazionale è soggetto a fenomeni medio-alti di sismicità.
Per individuare il rischio sismico delle diverse aree si effettua la zonazione del rischio sismico.
Principalmente, tramite la zonizzazione vengono determinati i parametri per la progettazione degli interventi strutturali e sismici.