Il Senato della Repubblica l’11 dicembre, ha approvato il disegno di legge d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei Deputati, avallando modifiche al D.Lgs. 81/08
Sorveglianza sanitaria
Articolo 41 comma 2 lett. e-ter), dopo le parole: «sessanta giorni continuativi,» sono inserite le seguenti: « qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente » ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica »;
A seguito di un’assenza al lavoro, per motivi di salute, da più di sessanta giorni continuativi, il medico competente può decidere di non effettuare la visita medica per rientro all’attività lavorativa, dichiarando comunque l’idoneità alla mansione.
Sarà, comunque, il medico competente dell’azienda a decidere, previa consultazione del dipendente, come procedere in base alla motivazione di assenza continuativa da lavoro
Altra importate novità all’art. 41 comma 2-bis
« Il medico competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore stesso ai
sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera e), al fine di evitarne la ripetizione, qualora ciò sia ritenuto compatibile dal medico competente con le finalità della visita preventiva »;
Qual ora il lavoratore cambi attività lavorativa presso nuova azienda, il medico competente può evitare la ripetizione della visita medica preventiva, richiedendo copia e verifica della cartella sanitaria dell’attività precedente.
Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro
È stato aggiunto un nuovo articolo: « Art. 14-bis. – (Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro) – 1. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali rende comunicazioni alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con ri-ferimento all’anno precedente, nonché sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo per l’anno in corso, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Camere possono adottare atti di indirizzo al Governo, secondo le disposi-zioni dei rispettivi Regolamenti »;