CCNL EDILIZIA e D.Lgs. 81 – Regole per l’aggiornamento della formazione lavoratori
Ogni quanti anni deve essere aggiornata la formazione lavoratori?
In base all’accordo Stato Regioni di riferimento, la formazione dei lavoratori ex art. 37 D.Lgs. 81/08 ha scadenza quinquennale. Regole diverse invece per i lavoratori del settore edilizia: il Contratto collettivo nazionale dei lavoratori dell’edilizia, siglato il 3 marzo 2022, stabilisce che l’aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, deve essere effettuato ogni tre anni.
Con l’applicazione del nuovo CCNL dell’edilizia, sottoscritto dalle Parti Sociali il 3 marzo 2022, è stata definita una diversa periodicità di aggiornamento della formazione per i lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevista dal D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i..
Quando entrano in vigore le nuove regole per la formazione sicurezza per il CCNL edilizia?
Il CCNL stabilisce all’allegato 2 “Protocollo formazione e sicurezza”, al capitolo “Formazione su salute e sicurezza”, che l’aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, di cui al punto 9 dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, deve essere effettuato ogni tre anni, diversamente, pertanto, da quanto disposto dal citato Accordo Stato Regioni che stabilisce per l’aggiornamento una periodicità quinquennale.
La nuova periodicità si applica a decorrere dall’aggiornamento successivo a quello in scadenza alla data di entrata in vigore del contratto. Scopri qui le prossime date disponibili per l’aggiornamento dei lavoratori per il settore edilizia e mansioni a rischio alto.
In sintesi cosa dice il nuovo CCNL edilizia?
Pertanto:
- per i lavoratori, operai o impiegati, che hanno aggiornato la formazione base dopo l’entrata in vigore del nuovo CCNL (1° marzo 2022) la scadenza del nuovo aggiornamento è già prevista su base triennale;
- per i lavoratori, operai o impiegati, che, invece, hanno aggiornato la formazione base in un momento anteriore al 1° marzo 2022, la scadenza dell’aggiornamento resta quella originariamente prevista, ossia quinquennale. In questo caso, sarà il secondo aggiornamento che dovrà essere calendarizzato su base triennale.
Si ricorda che la nuova norma contrattuale non riguarda la formazione dei dirigenti o dei preposti stabilita dall’accordo Stato Regioni del 2011 (attualmente in vigore nelle more dell’adozione di un nuovo accordo previsto all’articolo 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).