Lavoratori minorenni e sorveglianza sanitaria
Obbligo sorveglianza sanitaria e certificato idoneità solo per le attività "a rischio". Divieto di adibire alle mansioni di cui alla Legge 17 ottobre 1967 n. 977.
L’art. 42, D.L. n. 69/2013 (c.d. “Decreto del fare”), fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal D.Lgs. 81/2008 per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, dispone l’abrogazione, con decorrenza dal 22 giugno 2013, limitatamente alle lavorazioni non a rischio, dell’obbligo del certificato di idoneità per l’assunzione di cui all’art. 8 L n. 977/67.
Il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e comunque in occasione di ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, è tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi specifica per i minori (art. 7 comma 1 della L. n. 977/1967, come modificato dal D. Lgs. n. 345/1999). Relativamente al rischio rumore, per i minori l’obbligo di sorveglianza sanitaria è da considerarsi oltre gli 80 dB (D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 345).
Inoltre Il datore di lavoro deve fornire le necessarie informazioni al minore e agli esercenti la potestà genitoriale circa le normative di sicurezza, i rischi specifici e le procedure di emergenza connesse all’attività svolta dal minore all’interno della azienda (art. 7 comma 2 della L. n. 977/1967, come modificato dal D. Lgs. n. 345/1999). Infine attestazione che il minore ha svolto almeno 10 anni di istruzione obbligatoria, età di accesso minima 16, a meno di particolari autorizzazioni per alcune categorie (è lecito l’impiego dei minori, anche se di età inferiore degli anni 15, in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purché non siano pregiudicati la sicurezza, l’integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.