IMPIANTI ELETTRICI: PREVENZIONE PER IL RISCHIO ELETTRICO E INCENDIO
La verifica degli impianti elettrici è una delle fasi che hanno lo scopo di accertare la sicurezza e la funzionalità dello stesso e ci aiuta a prevenire, tra gli altri, il rischio elettrico e incendio.
La verifica si può articolare nelle seguenti fasi:
- l’esame a vista (ispezione visiva)
- l’esecuzione di prove (organismo abilitato)
- esami strumentali preventivi
Esame a vista
L’esame a vista (che può essere ordinario o approfondito) deve accertare che i componenti elettrici, che sono parte dell’impianto fisso, siano:
a) conformi alle prescrizioni di sicurezza delle relative norme (mediante l’esame di marcature, di certificazioni o di informazioni del costruttore)
b) scelti correttamente e messi in opera tenendo conto delle istruzioni del costruttore e della documentazione di progetto;
c) non visibilmente danneggiati o difettosi, in modo tale da compromettere la sicurezza.
L’esame ordinario è un’operazione che identifica, senza l’uso di utensili o di mezzi di accesso, quei difetti dei componenti elettrici che sono evidenti allo sguardo, che possono essere mancanza di ancoraggi, connessioni interrotte, involucri rotti, assenza o non corrispondenza dei dati di targa, ecc.
L’esame approfondito è un’ operazione che può essere effettuata in aggiunta al precedente esame e identifica tutti quei difetti, quali l’errata installazione, le connessioni non effettuate, i morsetti allentati ecc. che possono evidenziarsi soltanto usando degli attrezzi. L’esame a vista approfondito richiede normalmente l’accesso ai componenti e può essere necessario in funzione:
– dello stato di conservazione dell’impianto (accuratezza delle manutenzioni, addestramento e/o esperienza del personale, esistenza di modifiche o manipolazioni non autorizzate, manutenzioni non appropriate effettuate non seguendo le raccomandazioni del costruttore, vetustà dell’impianto e dei relativi componenti, ecc.);
– delle condizioni ambientali (esposizione ad ambienti corrosivi, a prodotti chimici, possibilità di accumulo della polvere o sporcizie, possibilità di ingresso di acqua, esposizione a eccessiva temperatura ambiente, possibilità di guasti meccanici, esposizione a vibrazioni, ecc. );
– della gravosità dell’uso (ore di funzionamento al giorno, numero di giorni per anno, ecc.);
– della qualità della documentazione esibita
Esecuzione di prove: la verifica degli impianti da parte di Organismi abilitati
Si tratta dell’effettuazione di misure e altre operazioni, mediante le quali si accerta l’efficienza e la sicurezza dell’impianto elettrico (la misura comporta anche l’accertamento di valori, mediante appropriati strumenti di misura, cioè valori non riscontrabili con l’esame a vista).
Le prove e le misure possono essere eseguite su un campione rappresentativo di punti, scelti a discrezione del verificatore, quando gli impianti siano installati in ambienti simili o con tipologia ripetitiva e/o quando i componenti utilizzati siano uguali. Il campione scelto deve essere significativo e deve tenere conto della conduzione degli impianti, della vetustà, dello stato di manutenzione, delle influenze esterne cui sono sottoposti i componenti e del livello di rischio correlato. L’esame a vista e le prove devono essere condotti con il supporto dell’assistenza tecnica messa a disposizione dal committente (preposto del committente alla verifica).
A conclusione della verifica dovrà essere redatto a cura del verificatore il Verbale di verifica (Vv) con il relativo Rapporto di verifica (Rv). Il Rapporto di verifica è parte integrante del verbale di verifica, che deve contenere, tra le altre cose: indicazione sintetica circa le prove e misure eseguite con i risultati ottenuti; presenza o meno della dichiarazione di conformità ai sensi della legge 46/90; presenza o meno di progetto in relazione alla tipologia dell’impianto; esito della verifica; descrizione delle non conformità riscontrate in caso di esito negativo; nome del verificatore che ha effettuato la verifica per conto dell’Organismo abilitato o dell’ente pubblico preposto.
Esami strumentali preventivi: la termografia
La termografia è una tecnica d’indagine non invasiva, basata sulla raccolta di immagini nell’infrarosso da cui si possono ricavare le temperature superficiali di un corpo (dell’impianto elettrico).
Conoscere la temperatura dei componenti dell’impianto e soprattutto le differenze tra vari punti permette di individuare possibili guasti e/o anomalie e quindi monitorare lo stato di salute di un impianto. In questo modo si potrà intervenire chirurgicamente sui problemi aiuta a massimizzare l’affidabilità e la sicurezza degli impianti, evitando costi per fermi produttivi inaspettati e riducendo il rischio di incendi.
La termografia, da un paio d’anni, è anche un intervento riconosciuto per l’acquisizione di punteggio per la domanda di riduzione del tasso medio di tariffa per la prevenzione, ovvero il premio annuale che le aziende pagano a tutela dei lavoratori (approfondisci qui come poter richiedere lo sgravio con il modello OT23). Chiedici informazioni per fotografare lo stato i salute del tuo impianto!
OT23: RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA INAIL
L’Inail ha pubblicato il nuovo modulo OT23 per le domande di riduzione del tasso medio di tariffa per la prevenzione, ovvero il premio annuale che le aziende pagano a tutela dei lavoratori.
Ad ogni intervento migliorativo delle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro previsto dal modello, viene assegnato un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso occorre che la somma dei rispettivi punteggi sia pari ad almeno 100 punti.
Per raggiungimento della soglia, i 100 punti, è possibile selezionare interventi di qualunque sezione del modello.
L’Inail individua per ogni intervento la “Documentazione ritenuta probante” per dimostrare l’attuazione dell’intervento dichiarato nell’anno 2021.
QUALI SONO I POSSIBILI INTERVENTI MIGLIORATIVI?
Nel modello pubblicato dall’INAIL sono indicate le sezioni e gli interventi di miglioramento considerati validi per presentare la domanda:
SEZIONE | INTERVENTO | ||
A | PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI MORTALI (NON STRADALI) | A1 | Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento |
A2 | Prevenzione del rischio di caduta dall’alto | ||
A3 | Sicurezza macchine e trattori | ||
A4 | Prevenzione del rischio elettrico | ||
A5 | Prevenzione dei rischi da punture di insetto | ||
B | PREVENZIONE DEL RISCHIO STRADALE | ||
C | PREVENZIONE DELLE MALATIE PROFESSIONALI | C1 | Prevenzione del rischio rumore |
C2 | Prevenzione del rischio chimico | ||
C3 | Prevenzione del rischio radon | ||
C4 | Prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici | ||
C5 | Promozione della salute | ||
C6 | Prevenzione del rischio microclimatico | ||
D | FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO, INFORMAZIONE | ||
E | GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA: | ||
F | GESTIONE DELLE EMERGENZE E DPI |
La riduzione del tasso, disciplinata dal D.M. 3 marzo 2015, è riconosciuta in misura fissa, come di seguito specificato:
– fino a 10 lavoratori, la riduzione è del 28%
– da 10 a 50 lavoratori, la riduzione è del 18%
– da 51 a 200 lavoratori, la riduzione è del 10%
– oltre 200 lavoratori, la riduzione è del 5%
Contattateci per informazioni, per una verifica della situazione dell’Azienda, di una fattibilità di interventi da attuare, e per il supporto per la presentazione della domanda. Dott.ssa Veronica Lessi – 371 499 1369
RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO INAIL: NUOVO MODELLO OT23
L’Inail ha pubblicato il nuovo modulo OT23 per le domande di riduzione del tasso medio di tariffa per la prevenzione, ovvero il premio annuale che le aziende pagano a tutela dei lavoratori.
Ad ogni intervento migliorativo delle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro previsto dal modello, viene assegnato un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso occorre che la somma dei rispettivi punteggi sia pari ad almeno 100 punti.
Per raggiungimento della soglia, i 100 punti, è possibile selezionare interventi di qualunque sezione del modello (alcuni interventi come ad esempio l’adozione di un modello organizzativo vale di per sé 100 punti)
L’Inail individua per ogni intervento la “Documentazione ritenuta probante” per dimostrare l’attuazione dell’intervento dichiarato nell’anno 2020. A pena di inammissibilità, entro il 28 febbraio 2021, la documentazione probante dell’effettuazione degli interventi previsti dal modello OT23 deve essere presentata unitamente alla domanda, utilizzando l’apposita funzionalità disponibile nei Servizi online di Inail.
La riduzione del tasso, disciplinata dal D.M. 3 marzo 2015, è riconosciuta in misura fissa, come di seguito specificato:
- fino a 10 lavoratori, la riduzione è del 28%
- da 10 a 50 lavoratori, la riduzione è del 18%
- da 51 a 200 lavoratori, la riduzione è del 10%
- oltre 200 lavoratori, la riduzione è del 5%
Contattateci per informazioni, per una verifica della situazione dell’Azienda, di una fattibilità di interventi da attuare, e per il supporto per la presentazione della domanda.
Dott.ssa Veronica Lessi – 371 499 1369