Valutazione rischio da esposizione al RADON
Obbligatorio valutazione del rischio e installazione di rilevatori per le misurazioni della concentrazione di gas Radon entro il 27 agosto 2022.
Il Decreto Legislativo del 31 luglio 2020, n. 101, ha introdotto importanti novità sull’attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza e prevenzione che i datori di lavoro sono tenuti ad adottare in materia di protezione dai pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti. Un gas radioattivo che deve essere posto sotto vigilanza, sia nei luoghi di lavoro che nelle abitazioni, è il gas Radon.
Cos’è il radon e dove si origina?
Il Radon è un gas radioattivo di origine naturale, prodotto dal decadimento dell’uranio. Il Radon rappresenta una delle principali cause di tumore ai polmoni.
Non è percepibile dai nostri sensi, poiché si presenta: inodore, incolore e insapore.
Si tratta di un agente cancerogeno, ma l’entità del rischio di contrarre un tumore polmonare dipende dalla concentrazione di radon e dalla durata dell’esposizione.
Il radon si forma nel sottosuolo e, una volta sprigionatosi, risale in superfice per dispersi nell’ambiente. Tuttavia, in locali chiusi il radon diventa pericoloso. Lo si può trovare nelle abitazioni, nelle scuole e nei luoghi di lavoro.
Esposizione al Radon: chi è soggetto alle norme di prevenzione?
L’art. 16 del D.Lgs. 101/2020 stabilisce quali sono i luoghi di lavoro soggetti alla valutazione dell’esposizione al rischio radon:
• sotterranei
• in locali semisotterranei o situati al piano terra
• specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate dal Piano Nazionale d’azione per il Radon
• stabilimenti termali
Quando fare la valutazione rischio Radon?
In passato, se nei luoghi di lavoro non fosse stata superata la soglia di concentrazione Radon non sarebbero state previste azioni, con il nuovo D.Lgs. 101/2020 sono previste azioni anche se il livello di concentrazione di gas Radon risulta inferiore al livello di riferimento.
Inoltre, è stata abbassata la soglia del livello di azione: da una media annua di 500 Bq/m3 ad una media annua di 300 Bq/m3 di concentrazione Radon.
In particolare, sarà necessario installare i rilevatori nei luoghi di lavoro sotterranei e termali, indipendentemente dalla presenza continuativa di persone.
Come si valuta rischio radon?
Il riferimento per valutare l’entità del rischio è la concentrazione di gas radon nell’aria. Questa viene espressa in Bq/m3 (Becquerel per metro cubo).
Nei luoghi di lavoro, la soglia del livello di azione è stata abbassata a 300 Bq/m3 di concertazione Radon.
Quali sono gli obblighi di prevenzione del rischio Radon?
Obblighi del Datore di Lavoro:
1. Nei luoghi di lavoro, indicati all’articolo 16, il Datore di Lavoro è tenuto a completare le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria.
2. Nel caso in cui la concentrazione media annua di attività del Radon non superi il livello di riferimento indicato nell’art. 12, il Datore di Lavoro deve elaborare e conservare, per otto anni, un documento contenente l’esito delle misurazioni e delle misure correttive attuabili.
3. (Tale documento costituisce parte integrante del documento di valutazione del rischio.) Il Datore di Lavoro ripete le misurazioni ogni otto anni, o ogni qualvolta si effettuano interventi che comportano lavori strutturali.
4. Nel caso in cui la concentrazione media annua di attività di Radon in aria supera il livello di riferimento, il Datore di lavoro deve adottare misure correttive per ridurre la concentrazione al livello più basso ottenibile. Queste misure devono essere completate entro 2 anni dal rilascio della relazione tecnica. Il Datore di Lavoro deve garantire il mantenimento nel tempo delle misure correttive e ripetere le misurazioni con cadenza quadriennale.
5. Nel caso in cui, nonostante l’adozione delle misure correttive, la concentrazione media annua di Radon resti superiore al livello di riferimento, il Datore di Lavoro, avvalendosi dell’esperto di radioprotezione, effettua la valutazione delle dosi efficaci annue. I risultati delle valutazioni devono essere conservati per un periodo non inferiore a 10 anni.
Il Datore di Lavoro effettua le misurazioni della concentrazione media annua di attività di Radon in aria avvalendosi dei servizi di dosimetria riconosciuti all’art. 155, con rilascio di una relazione tecnica.
Sanzioni
Il decreto fissa i requisiti e i regimi di controllo relative alle diverse situazioni di esposizione. Nel caso in cui, non fossero attuate tutte le misure previste dal D.Lgs. 101/2020 sono state previste delle sanzioni, contenute nel Titolo XVI “Apparato sanzionatorio”.
Alcune delle sanzioni previste:
• L’esercente che non effettua le misurazioni nelle modalità ed entro le scadenze indicate dal D.Lgs. 101/2020 è punito con l’arresto da 1 a 6 mesi o con l’ammenda che può andare da 2.000 € a 15.000 €.
• L’esercente che non si avvale dell’esperto o non attua le misure correttive indicate è punito con l’arresto da 6 mesi ad 1 anno o con l’ammenda da 5.000 € a 20.000 €.
• L’inottemperanza agli obblighi di trasmissione, informazione o comunicazione previsti dagli art. 18, commi 1, 2 e 4, 22, commi 3 e 5, e 23, commi 4, 5 e 6, nonché la mancata conservazione richiesta, sono punite con sanzione amministrativa da 2.000 € a 10.000 €.
• L’inottemperanza agli obblighi di informazione o comunicazione prevista dall’art. 32 è punita con la sanzione amministrativa da 1.500 € a 3.000 €